giovedì 6 ottobre 2011

HABEMUS PAPAM

Ed ecco infine lo Statuto dell'Ateneo. Lo avevo da qualche tempo, ma ho aspettato che lo approvasse il CDA, così come la settimana scorsa già il Senato Accademico lo aveva licenziato.
A breve cominceranno i giochi per l'individuazione del nuovo Magnifico Rettore, perchè l'ermellino il prode Bistoni lo dovrà mollare per sopraggiunti limiti di età; ma non è cosa che ci tocca, purtroppo. Noi stiamo ancora in pieno Purgatorio, lottando per garantire quello che a questo Territorio spetta.
La parte più importante sta negli allegati. Il primo, soprattutto; quello che tratta dei Poli scientifici didattici e sedi didattiche decentrate, ed il terzo, quello che si riferisce ai Centri di ricerca. Come avrete ormai capito benissimo, si tratta di una lotta impari. Non riusciamo a far capire fino in fondo quanto sia strategico e funzionale il Polo di Terni per tutta l'Università umbra... Il tronfio Ateneo di Perugia è in caduta libera nel ranking italiano delle Università (per non parlare delle Europee), ma invece di cogliere al meglio le opportunità di crescita che da Terni prospettiamo loro, si arroccano e tentano uno sterile giochino delle 3 carte; nobili decaduti che non si aprono alle idee innovative, destinati a cadere presto in miseria, ma senza che la supponenza ne venga scalfita. Poco male, se tutti, dalle parti nostre, facessero fino in fondo la propria parte. Ma siccome mi sono ripromesso di non fare polemiche, almeno fino a quando non vedrò almeno un dipartimento universitario a Terni (e non mi riferisco ovviamente a medicina, che gioca una partita a sé), mi limito a pubblicare le 40 e più cartelle dello Statuto. Domani vedremo gli allegati ed entreremo nello specifico. Per adesso ancora... navighiamo a vista e da oggi inizia il countdown.

Nuovo Statuto di Ateneo

(predisposto dalla Commissione per lo Statuto ex art. 2, comma 5, della L. 240/2010 ed approvato in data 28 settembre 2011)

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Capo I - Natura, fini e attività

Art. 1 - Natura e fini

Art. 2 - Principi di attività e di organizzazione

Art. 3 - Attività mediche e assistenziali

Capo II - Garanzie, diritti e responsabilità

Art. 4 - Principi fondamentali

Art. 5 - Libertà di ricerca e di insegnamento

Art. 6 - Diritto allo studio

Art. 7 - Doveri

Art. 8 - Codice etico

TITOLO II – ORGANI CENTRALI DELL’ATENEO

Capo I - Organi di governo dell’Ateneo

Art. 9 - Organi di governo dell’Ateneo

Art. 10 - Il Rettore

Art. 11 - Durata in carica, elettorato passivo, modalità di elezione e cessazione dalla carica del Rettore

Art. 12 - Incompatibilità alla carica di Rettore

Art. 13 - Elettorato attivo per la carica di Rettore

Art. 14 - Pro Rettore vicario

Art. 15 - Giunta di Ateneo e Delegati rettorali

Art. 16 - Il Senato Accademico

Art. 17 - Composizione del Senato Accademico

Art. 18 - Nomina, durata e rinnovo del mandato dei membri del Senato Accademico

Art. 19 - Incompatibilità e decadenza dei membri del Senato Accademico

Art. 20 - Il Consiglio di Amministrazione

Art. 21 - Composizione del Consiglio di Amministrazione

Art. 22 - Nomina, durata e rinnovo del mandato dei membri del Consiglio di Amministrazione

Art. 23 - Incompatibilità e decadenza dei membri del Consiglio di Amministrazione

Capo II - Organi di gestione, di controllo, consultivi e di garanzia

Art. 24 - Il Direttore Generale

Art. 25 - Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 26 - Nucleo di Valutazione

Art. 27 - Collegio di Disciplina

Art. 28 – Garante di Ateneo

Art. 29 - Comitato unico di garanzia per le pari opportunità

Art. 30 - Consulta del personale tecnico e amministrativo

Art. 31 - Consiglio degli Studenti

Art. 32 - Comitato per lo sport universitario

Capo III - Strutture e centri di servizio

Art. 33 - Centri di servizio

Art. 34 - Sistema Bibliotecario di Ateneo

Art. 35 - Centro Linguistico di Ateneo

Art. 36 - Altre strutture di supporto alla didattica e alla ricerca

TITOLO III – STRUTTURE DIDATTICHE E SCIENTIFICHE

Capo I – Dipartimenti

Art. 37 - Principi e funzioni

Art. 38 - Istituzione e disattivazione dei Dipartimenti

Art. 39 - Organi del Dipartimento

Art. 40 - Consiglio del Dipartimento

Art. 41 - Direttore del Dipartimento

Art. 42 - Giunta del Dipartimento

Art. 43 - Commissione paritetica per la didattica

Capo II - Strutture didattiche

Art. 44 - Scuole interdipartimentali di Ateneo

Art. 45 - Corsi di Studio

Art. 46 - Formazione post lauream

Capo III - Strutture di ricerca

Art. 47 - Centri di Ricerca

Art. 48 - Piattaforme scientifiche

TITOLO IV - AMMINISTRAZIONE DELL’ATENEO

Art. 49 - Organizzazione amministrativa

Art. 50 - Dirigenti

Art. 51 - Personale tecnico e amministrativo

TITOLO V - FONTI NORMATIVE

Art. 52 - Lo Statuto

Art. 53 - I Regolamenti

TITOLO VI - DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 54 - Composizione degli organi elettivi

Art. 55 – Norme generali sulle incompatibilità

Art. 56 - Validità delle sedute e delle delibere degli organi collegiali

TITOLO VII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 57 – Regime transitorio

Art. 58 - Entrata in vigore dello Statuto

ALLEGATI

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Capo I - Natura, fini e attività

Art. 1 - Natura e fini

1. L'Università degli Studi di Perugia, di seguito denominata “Università” o “Ateneo”, è un'istituzione pubblica di alta cultura, che opera in conformità ai principi della Costituzione e agli impegni internazionali assunti dall'Italia in materia di ricerca scientifica e di formazione universitaria.

2. I fini primari dell’Università sono la ricerca scientifica, il trasferimento dei suoi risultati e la formazione superiore, considerati inscindibili al fine di promuovere lo sviluppo della società.

3. L’Università è dotata di personalità giuridica e gode di autonomia normativa, didattica, scientifica, organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

4. L’Università riconosce la propria appartenenza allo Spazio europeo della ricerca e dell’istruzione superiore. Promuove l’internazionalizzazione della ricerca scientifica e della formazione superiore, in conformità ai principi stabiliti a livello internazionale. A tale fine, stipula accordi con enti e istituzioni, europei ed esteri; promuove la caratterizzazione internazionale dei propri programmi; favorisce la mobilità di tutte le sue componenti, facilitando gli scambi, nonché l’accesso alle proprie attività di ricerca e di formazione da parte di docenti, ricercatori e studenti stranieri; promuove l’istituzione di insegnamenti e Corsi di Studio in lingue diverse dall’italiano, il reciproco conferimento e riconoscimento dei titoli di studio, l’attivazione di percorsi formativi integrati con Università straniere.

5. L’Università rilascia titoli di studio corrispondenti ai vari livelli di formazione superiore, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 2 - Principi di attività e di organizzazione

1. L’Università assume, per l’esercizio delle proprie funzioni, il metodo della programmazione strategica, della verifica e valutazione dei risultati e della distinzione tra le funzioni di indirizzo, programmazione e controllo in capo agli organi di governo e le funzioni di attuazione e gestione amministrativa, tecnica e finanziaria in capo al Direttore Generale, ai Dirigenti e, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente e dal Regolamento dell’Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, ai Responsabili di struttura.

2. L’Università conforma la propria attività e organizzazione ai principi di imparzialità, buon andamento, efficienza, efficacia, semplificazione, trasparenza e tempestività delle procedure, pubblicità degli atti, copertura finanziaria dei costi, sostenibilità ambientale, tutela della sicurezza e della salute, pari opportunità, cooperazione e responsabilità, promuovendo l’accreditamento delle proprie strutture didattiche, di ricerca, di gestione ed amministrazione e di servizio secondo principi di qualità.

3. L’Università considera come fattore centrale del proprio sviluppo il monitoraggio e la valutazione delle attività di ricerca e didattiche, avvalendosi di appositi strumenti di controllo e di verifica, e provvede alla istituzione di un sistema di incentivi e di premialità del merito. La valutazione dei risultati è utilizzata ai fini della ripartizione delle risorse tra le strutture e tra i singoli.

4. L’Università, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, considera essenziale lo sviluppo delle relazioni con altre Università e istituzioni di cultura e di ricerca, nazionali, europee e internazionali, e favorisce i rapporti con istituzioni, formazioni sociali, imprese e altre forze produttive, in quanto strumenti di promozione della ricerca scientifica e canali di diffusione e valorizzazione dei suoi risultati. A tale fine, secondo modalità e limiti stabiliti dai Regolamenti di Ateneo, può instaurare forme di collaborazione con altre Università, istituzioni e soggetti pubblici o privati, italiani e stranieri; costituire associazioni, enti, fondazioni, società, consorzi, spin-off, altri organismi pubblici o privati o partecipare ad essi; stipulare convenzioni, contratti e concludere accordi con persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private; partecipare a procedure di gara a evidenza pubblica e prestare servizi a favore di terzi.

5. L’Università promuove a tutti i livelli l’informatizzazione e la digitalizzazione dei processi organizzativi e dei relativi flussi documentali.

6. Per favorire il miglioramento della qualità della ricerca e della didattica l’Ateneo può, anche in aggregazione con altre Università, istituire poli scientifico-didattici e sedi didattiche decentrati, mediante accordi di programma con il Ministero dell’Istruzione, della Università e della Ricerca, nonché con altre istituzioni e con soggetti pubblici o privati, italiani, europei e stranieri, tenuto conto degli indicatori di contesto relativi allo sviluppo regionale e a condizione che siano garantite risorse e infrastrutture adeguate, anche con il supporto di enti, fondazioni, società, consorzi.

I Corsi di Studio e le strutture di ricerca attivati presso il Polo scientifico-didattico di Terni e i Corsi di Studio attivati presso la sede didattica di Assisi, già istituiti sulla base di specifici accordi di programma con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, sono elencati nell’Allegato 1 al presente Statuto.

Art. 3 - Attività mediche e assistenziali

1. L'Università definisce, attraverso apposite norme regolamentari, l'assetto organizzativo necessario all'assolvimento dei compiti istituzionali di didattica e di ricerca, compenetrati con quelli assistenziali, prestati nei Corsi di Laurea di Medicina e Chirurgia, di Odontoiatria, di quelli delle professioni sanitarie e di Medicina Veterinaria.

2. La disponibilità delle strutture assistenziali è assicurata dall'Università con appositi protocolli ed accordi che disciplinano i rapporti fra i Corsi di Laurea di Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e quelli delle professioni sanitarie, nonché delle specializzazioni e le amministrazioni nazionali, regionali e locali, in particolare con quelle preposte al Servizio Sanitario Nazionale.

3. Con apposito regolamento vengono determinate le modalità con cui si realizzano le forme di autonomia organizzativa e gestionale delle strutture che svolgono compiti assistenziali, nel rispetto della normativa universitaria. In tale regolamento verranno definite le norme per la costituzione di strutture che coinvolgono Dipartimenti universitari ed ospedalieri.

4. L’Università si dota di un Ospedale veterinario per l'espletamento dell'attività formativa teorico-pratica correlata al Corso di Laurea di Medicina Veterinaria ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Capo II - Garanzie, diritti e responsabilità

Art. 4 - Principi fondamentali

1. L’Università si identifica nella comunità dei docenti, ricercatori, personale tecnico e amministrativo e studenti. Favorisce la partecipazione di ogni sua componente con pari dignità all’esercizio delle rispettive funzioni e al perseguimento dei propri fini istituzionali. A tale fine adotta il principio della rappresentatività delle cariche elettive.

2. L'Università cura la conservazione, lo sviluppo, la valorizzazione e la gestione del suo patrimonio bibliografico, documentario e archivistico; favorisce l’accesso alle risorse informative on line, in particolare attraverso il sistema bibliotecario di Ateneo, e i servizi che assicurano il trasferimento delle conoscenze e dei risultati delle ricerche.

3. L’Università garantisce la trasparenza, la pubblicità e la diffusione delle delibere dei propri organi, le rende tempestivamente disponibili alla comunità universitaria per via informatica e riconosce il diritto di accesso ai propri atti e documenti, entro i limiti stabiliti dalla legge e secondo le modalità previste da norme regolamentari.

4. L'Università promuove la qualità della vita universitaria per gli studenti e per il personale, con particolare riferimento alla salute, alla sicurezza e alla funzionalità degli ambienti, al benessere lavorativo, al superamento delle barriere nei confronti delle persone diversamente abili, alla promozione di attività culturali, sportive e ricreative, anche attraverso apposite forme organizzative.

5. L’Università garantisce il principio di non discriminazione e di pari opportunità nell’accesso allo studio, alla ricerca e al lavoro. Promuove la realizzazione dell’eguaglianza sostanziale tra i generi. Assicura la pari opportunità fra uomini e donne nell’accesso alle cariche e negli organi collegiali.

6. L’Università riconosce il valore della rappresentanza studentesca e ne garantisce la tutela, assicurando ai rappresentanti degli studenti, nel rispetto delle leggi in materia, l’accesso ai documenti, alle informazioni e ai dati necessari per lo svolgimento dei compiti loro attribuiti.

7. L’Università rispetta i diritti e le prerogative della rappresentanza sindacale del personale dipendente, ne riconosce il valore nelle forme stabilite dalla legge e dalla contrattazione collettiva e si impegna a realizzare un sistema di relazioni sindacali orientato alla trasparenza e alla collaborazione.

8. L’Università valorizza, nell’ambito delle sue esigenze organizzative, le professionalità acquisite dal personale tecnico e amministrativo, ne promuove la formazione e l’aggiornamento professionale, nonché ne favorisce, in presenza di specifiche ed elevate competenze, il contributo alla didattica e la partecipazione a progetti di ricerca nelle forme previste dalla normativa vigente.

Art. 5 - Libertà di ricerca e di insegnamento

1. L’Università garantisce la libertà e l’autonomia dei singoli professori e ricercatori nell’organizzazione e nello svolgimento delle attività di ricerca, assicurando l’indipendenza scientifica, la valorizzazione del merito, l’integrazione tra saperi, nel rispetto dei principi di libertà e dignità dell’uomo, di pacifica convivenza fra i popoli, di tutela dell’ambiente e di valorizzazione del territorio.

2. A tale fine, l’Ateneo favorisce l’accesso dei docenti ai finanziamenti e la utilizzazione degli strumenti e delle risorse disponibili, valutando la qualità dei progetti di ricerca e la continuità della produzione scientifica.

3. L'Università garantisce la libertà di insegnamento dei docenti, con riferimento sia al contenuto scientifico-culturale sia al metodo didattico, che deve svolgersi in coerenza con la programmazione didattica, nel rispetto delle caratteristiche qualificanti degli insegnamenti attribuiti e tenuto conto dei risultati della valutazione della didattica. A tal fine, l'Università garantisce alle strutture competenti autonomia organizzativa, in conformità alle leggi, allo Statuto e ai Regolamenti di Ateneo.

4. L’Università garantisce alle strutture di ricerca e didattiche l’equa e razionale distribuzione delle risorse finanziarie, tecniche e di personale di cui dispone, in relazione alle caratteristiche ed esigenze dei settori disciplinari e alla valutazione dei risultati conseguiti.

Art. 6 - Diritto allo studio

1. L’Università sostiene le condizioni che rendono effettivo l’esercizio del diritto allo studio. Al fine di garantire agli studenti positive condizioni di studio e di vita, l’Ateneo collabora con l’Agenzia per il diritto allo studio, le istituzioni territoriali e altri soggetti pubblici e privati, e assicura agli studenti capaci e meritevoli, e in particolare a quelli che si trovano in condizioni economiche più disagiate, l’istituzione di borse e premi di studio ed altre agevolazioni.

2. In particolare l'Università, secondo le modalità disciplinate nel Regolamento Didattico di Ateneo:

  1. favorisce lo svolgimento di periodi di studio e di tirocinio all’estero, assicurandone il riconoscimento accademico con apposito regolamento;
  2. promuove corsi per studenti lavoratori e corsi di insegnamento a distanza;
  3. istituisce servizi di orientamento e di tutorato;
  4. agevola l’inserimento dei laureati nel mondo del lavoro.

Art. 7 - Doveri

1. Il personale universitario deve adempiere con assiduità ed efficienza i compiti inerenti alle proprie funzioni, nel rispetto della legislazione statale, dello Statuto, dei Regolamenti di Ateneo e del Codice etico.

2. I dipendenti dell’Ateneo e gli studenti sono tenuti ad un uso congruo delle strutture e ad un’utilizzazione razionale delle risorse disponibili.

Art. 8 - Codice etico

1. L’Università adotta il Codice etico della comunità universitaria che ne definisce i valori fondamentali, promuove il riconoscimento dei diritti e il rispetto dei doveri individuali nei confronti dell’istituzione di appartenenza, nonché detta le regole di condotta nell’ambito della comunità. Le norme del Codice etico sono volte a evitare ogni forma di discriminazione e di abuso, a regolare i casi di conflitto di interessi e di proprietà intellettuale e si applicano anche ai soggetti esterni all’organico di Ateneo che facciano parte dei suoi organi ai sensi del presente Statuto.

2. L’accertamento di violazioni del Codice etico comporta l’applicazione, secondo principi di gradualità e di proporzionalità in relazione all’entità del fatto, della sanzione del richiamo scritto ovvero del richiamo pubblicato sul sito web dell’Ateneo.

Sulle violazioni del Codice etico, ove non rientrino nella competenza del Collegio di disciplina o di altri organi deputati ai procedimenti disciplinari, decide, su proposta del Rettore e nel rispetto del principio del contraddittorio, il Senato Accademico.

3. Il Codice etico determina le modalità di accertamento delle violazioni.

TITOLO II – ORGANI CENTRALI DELL’ATENEO

Capo I - Organi di governo dell’Ateneo

Art. 9 - Organi di governo dell’Ateneo

1. Sono organi di governo dell’Ateneo:

  1. il Rettore;
  2. il Senato Accademico;
  3. il Consiglio di Amministrazione.

Art. 10 - Il Rettore

1. Il Rettore è il rappresentante legale dell’Università, è titolare delle funzioni di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attività scientifiche e didattiche ed è responsabile del perseguimento delle finalità dell’Ateneo secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito.

2. Presiede e convoca il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione, ne coordina i lavori al fine di assicurare l’unitarietà e la coerenza degli indirizzi espressi da tali Organi e vigila sulla corretta attuazione delle loro delibere. Il Rettore presiede, inoltre, gli altri organi di cui è componente in tale veste.

3. Il Rettore in particolare:

  1. garantisce il rispetto dei principi di autonomia dell’Università, della libertà della didattica e della ricerca, dei diritti del personale e degli studenti e del principio di non discriminazione;
  2. emana gli atti con rilevanza esterna ed interna di sua competenza, ivi compresi i decreti sulla decadenza dalla carica dei membri del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione;
  3. propone al Consiglio di Amministrazione il documento di programmazione triennale di Ateneo e quelli annuali, tenuto conto delle proposte e dei pareri del Senato Accademico e delle verifiche del Nucleo di Valutazione;
  4. propone, coadiuvato dal Direttore Generale, al Consiglio di Amministrazione il bilancio di previsione annuale e triennale e il conto consuntivo annuale, sentito il Senato Accademico;
  5. presenta al Senato Accademico, alla scadenza del primo biennio dall’entrata in carica, una relazione sull’attività svolta e sullo stato di attuazione della programmazione triennale e sulle relative compatibilità finanziarie;
  6. propone al Consiglio di Amministrazione la nomina del Direttore Generale, secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 1, lettera n) della legge n. 240 del 2010 e successive modificazioni e integrazioni, nonché la sua eventuale revoca;
  7. nomina, sentito il Senato Accademico, due componenti del Consiglio di Amministrazione non appartenenti ai ruoli dell’Ateneo;
  8. emana lo Statuto e i Regolamenti di Ateneo, i Regolamenti delle strutture universitarie e i provvedimenti di nomina delle cariche istituzionali;
  9. presenta le proposte al Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, in merito all’istituzione, attivazione, modifica e disattivazione di Corsi di Studio, di Sedi, di Dipartimenti e Scuole, nonché di altre strutture di didattica e formazione o di ricerca;
  10. stipula le convenzioni, i contratti e gli accordi che non sono di competenza di altri soggetti indicati dallo Statuto, nonché gli accordi di cooperazione interuniversitaria;
  11. esercita con adeguata motivazione le funzioni di iniziativa in materia di procedimenti disciplinari nei confronti del personale docente e ne cura lo svolgimento, limitatamente ai provvedimenti disciplinari non superiori alla censura, secondo le modalità previste dall’art. 10 della legge n. 240 del 2010; propone altresì con adeguata motivazione al Senato Accademico le sanzioni da adottare in caso di violazioni del Codice etico di Ateneo che non integrino illeciti disciplinari;
  12. designa, sentiti il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione, i rappresentanti dell’Università in enti e organismi esterni;
  13. autorizza, sentito il Dipartimento e previo parere vincolante del Senato Accademico, i professori e ricercatori a tempo pieno a svolgere funzioni didattiche, di ricerca, ovvero compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro, fermo restando il regime delle convenzioni tra Atenei, nonché i professori ed i ricercatori a tempo definito a svolgere attività didattica e di ricerca presso università o enti di ricerca esteri;
  14. dispone il collocamento in aspettativa, sentito il Dipartimento di afferenza e previo parere vincolante del Senato Accademico, dei professori e dei ricercatori per incarichi presso soggetti, pubblici o privati, anche con sede all’estero;
  15. adotta, in casi straordinari di necessità e di urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico, sottoponendoli a ratifica nella seduta immediatamente successiva dell’organo competente;
  16. vigila sull’utilizzo del patrimonio, sul funzionamento delle strutture e dei servizi, nonché sulla gestione dell’Ateneo, garantendo la corretta osservanza della normativa universitaria;
  17. esercita ogni altra competenza che non sia espressamente attribuita dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti ad altri Organi dell’Ateneo.

Art. 11 - Durata in carica, elettorato passivo, modalità di elezione e cessazione dalla carica del Rettore

1. Il Rettore dura in carica per un unico mandato di sei anni accademici non rinnovabile.

2. Il Rettore è eletto tra i professori ordinari a tempo pieno in servizio presso gli Atenei italiani. Le domande di candidatura, che sono comunicate al Decano dei professori di ruolo di prima fascia, debbono essere corredate da un programma articolato sugli obiettivi e sul tipo di gestione che il candidato si propone di perseguire e da un dettagliato curriculum scientifico e professionale; le candidature, unitamente al programma ed al curriculum, vengono rese pubbliche, con le modalità stabilite dal Regolamento Generale di Ateneo.

3. Il Decano indice le elezioni almeno sei mesi prima della scadenza del mandato e le operazioni elettorali sono portate a compimento almeno quattro mesi prima della stessa scadenza.

4. Il Rettore è eletto, secondo le modalità ed i tempi stabiliti dal Regolamento Generale di Ateneo, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nelle prime due votazioni. In caso di mancato raggiungimento di tale maggioranza si procede al ballottaggio fra i due candidati che nell’ultima elezione abbiano ottenuto il maggior numero di voti; risulta eletto il candidato che abbia riportato il maggior numero di voti ovvero, in caso di parità, il candidato più anziano in ruolo e, a parità di anzianità in ruolo, il candidato con maggiore anzianità anagrafica.

Qualora risulti eletto un professore appartenente ad altro Ateneo, l’elezione si configura come chiamata e concomitante trasferimento nell’organico dei professori dell’Università di Perugia, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

5. In caso di anticipata cessazione dalla carica, il Decano convoca le elezioni entro quaranta giorni e le operazioni elettorali si concludono entro i successivi cinquanta giorni, secondo le modalità ed i tempi stabiliti dal Regolamento Generale di Ateneo. Il Decano svolge le funzioni di Rettore fino all’entrata in carica, all’atto della nomina, del Rettore neo eletto. Il periodo svolto dal neo Rettore sino alla scadenza dell’anno accademico di riferimento non viene computato ai fini della durata in carica.

Art. 12 - Incompatibilità alla carica di Rettore

1. Il Rettore non può assumere la carica di Direttore o di Presidente delle Scuole di specializzazione; rivestire alcun incarico di natura politica o sindacale per la durata del mandato; ricoprire la carica di Rettore o far parte del Consiglio di Amministrazione, del Senato Accademico, del Nucleo di Valutazione o del Collegio dei Revisori dei conti di altre università, statali, non statali o telematiche; svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie nel Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e nell’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca; assumere cariche direttive negli start-up e negli spin-off universitari e nelle piattaforme scientifiche.

Art. 13 - Elettorato attivo per la carica di Rettore

L’elettorato attivo spetta:

  1. ai Professori di ruolo di prima e di seconda fascia, ai Ricercatori di ruolo e ai Ricercatori a tempo determinato;
  2. ai membri del Consiglio degli Studenti e ai rappresentanti degli studenti in Senato Accademico, in Consiglio di Amministrazione e nei Consigli dei Dipartimenti;
  3. a tutto il personale tecnico e amministrativo e dirigenziale di ruolo con voto ponderato pari al dieci per cento degli elettori, di cui alla lett. a).

Art. 14 - Pro Rettore vicario

1. Il Rettore nomina tra i professori ordinari in regime di tempo pieno in servizio presso l’Ateneo il Pro Rettore vicario che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento temporaneo; il Pro Rettore resta in carica per la durata del mandato del Rettore, che lo può sostituire in qualsiasi momento.

2. Il Pro Rettore partecipa senza diritto di voto alle sedute del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.

3. Alla carica di Pro Rettore vicario si applicano le medesime cause di incompatibilità previste per la carica di Rettore, di cui all’art. 12 del presente Statuto.

Art. 15 - Giunta di Ateneo e Delegati rettorali

1. Il Rettore può avvalersi di una Giunta di Ateneo quale organo collegiale che lo coadiuva nell’esercizio delle sue funzioni. La Giunta è formata dal Pro Rettore vicario e da docenti dell’Ateneo, ai quali il Rettore conferisce deleghe individuali o collettive. I membri della Giunta sono nominati con decreto rettorale, ove sono precisati i settori di competenza, i compiti e gli obiettivi inerenti alla delega, e rispondono direttamente al Rettore del loro operato.

2. La durata in carica della Giunta, il cui funzionamento è disciplinato da apposito Regolamento approvato dal Senato Accademico, è pari a quella del Rettore che l’ha designata. Il Rettore può procedere alla sostituzione ed integrazione dei membri della Giunta in qualsiasi momento nel corso del mandato. I decreti di nomina ovvero di sostituzione sono resi pubblici.

3. Il Rettore può altresì avvalersi in riferimento a settori speciali di Delegati designati tra il personale dell’Ateneo. Il decreto rettorale, che viene reso pubblico, specifica il settore di competenza, i compiti attribuiti e le finalità, nonché la durata della delega.

4. I membri della Giunta ed i Delegati partecipano senza diritto di voto alle sedute del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione e degli altri Organi presieduti dal Rettore, quando si tratti delle materie loro delegate, su invito del Rettore o su richiesta degli Organi stessi.

Art. 16 - Il Senato Accademico

1. Il Senato Accademico è organo di rappresentanza della comunità universitaria e concorre al governo generale dell’Ateneo, svolgendo funzioni di indirizzo generale, programmazione, coordinamento e raccordo delle attività istituzionali.

2. Il Senato Accademico in particolare esercita le seguenti funzioni:

a. formula pareri obbligatori e proposte al Consiglio di Amministrazione in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti, anche con riferimento al documento di programmazione triennale ed a quelli annuali di Ateneo;

b. formula pareri obbligatori al Consiglio di Amministrazione sul bilancio di previsione annuale e triennale e sul conto consuntivo dell’Ateneo;

c. formula proposte e pareri obbligatori al Consiglio di Amministrazione in merito all’istituzione, attivazione, modifica o disattivazione di Corsi di Studio, di Sedi, di Dipartimenti e Scuole, nonché di altre strutture di ricerca e studio;

d. designa cinque membri del Consiglio di Amministrazione che appartengano ai ruoli dell’Ateneo;

e. formula parere sulla proposta del Rettore al Consiglio di Amministrazione in merito alla nomina ed alla revoca del Direttore Generale;

f. designa, su proposta del Rettore, il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti;

g. formula parere sulla composizione del Nucleo di Valutazione;

h. designa i membri del Collegio di Disciplina, previo parere del Consiglio di Amministrazione;

i. formula pareri vincolanti al Consiglio di Amministrazione su progetti di federazione o di fusione dell’Ateneo con altre Università. Formula altresì pareri obbligatori su accordi di programma, anche in aggregazione con altre Università, con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; sulla costituzione da parte dell’Ateneo di associazioni, fondazioni, enti, consorzi e altri organismi pubblici o privati; sulla partecipazione e forme di collaborazione a vario titolo con enti o istituzioni operanti nei settori della ricerca e dell’alta formazione, pubblici o privati, nazionali, europei e internazionali;

j. formula parere al Consiglio di Amministrazione sulla destinazione delle risorse in ordine al fabbisogno del personale docente e del personale tecnico e amministrativo di Ateneo;

k. formula parere al Consiglio di Amministrazione, sentito il Nucleo di Valutazione, sulla assegnazione dei posti di personale docente e di personale tecnico e amministrativo, tenendo conto delle proposte formulate dai Consigli dei Dipartimenti;

l. approva, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, il Regolamento Generale di Ateneo e, ad eccezione del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, i Regolamenti di Ateneo e delle sue Strutture, compresi quelli di competenza dei Dipartimenti e delle Scuole, nonché il Codice etico e, su proposta del Consiglio degli Studenti, la Carta dei diritti degli Studenti; delibera sulle questioni di interpretazione dello Statuto e dei Regolamenti di Ateneo;

m. delibera a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti le modifiche dello Statuto;

n. delibera in materia di afferenze dei professori e dei ricercatori sia nei casi in cui le richieste presentate siano state rigettate dai Consigli dei Dipartimenti, sia nei casi in cui non sia stata presentata alcuna richiesta, assegnando i docenti a un Dipartimento, sulla base del criterio di omogeneità e coerenza scientifico-didattica;

o. valuta annualmente, sulla base del rapporto del Nucleo di Valutazione, il raggiungimento degli obiettivi di qualità della didattica, della ricerca e della efficienza delle strutture e propone al Consiglio di Amministrazione gli obiettivi da raggiungere per l’anno successivo;

p. approva le convenzioni che non comportano oneri o entrate e che non siano di competenza di altri organi di Ateneo;

q. propone al Consiglio di Amministrazione i criteri generali sulla ripartizione delle risorse ai Dipartimenti per il funzionamento ordinario e per le attività di didattica e di ricerca;

r. determina le posizioni istituzionali alle quali viene assegnata una indennità di carica e ne propone l’ammontare al Consiglio di Amministrazione;

s. formula pareri al Consiglio di Amministrazione sui programmi edilizi dell’Ateneo;

t. approva a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, su proposta dei Consigli di Dipartimento o delle Scuole, il conferimento delle lauree honoris causa e, con la medesima maggioranza, approva la proposta formulata dai Consigli di Dipartimento in merito al conferimento del titolo di Professore emerito a Professori dell’Ateneo da inoltrare al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;

u. prende in esame i pareri e le proposte formulati dal Consiglio degli Studenti;

v. promuove la cooperazione con altre Università, italiane ed estere, e istituzioni culturali di ricerca nazionali, europee e internazionali;

w. esercita tutte le altre funzioni che gli sono attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.

3. Il Senato Accademico può proporre al corpo elettorale, a maggioranza di due terzi dei suoi componenti, una mozione di sfiducia nei confronti del Rettore non prima che siano trascorsi due anni dall’inizio del mandato rettorale. La mozione di sfiducia è approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto all’elettorato attivo per la carica di Rettore. In caso di approvazione, il Rettore cessa dalla carica e si procede all’indizione di nuove elezioni, ai sensi del comma 5 dell’art. 11 del presente Statuto.

Art. 17 - Composizione del Senato Accademico

1. Il Senato Accademico è composto da:

a. il Rettore, che lo presiede;

b. diciotto Direttori di Dipartimento; qualora i Dipartimenti attivati siano in numero superiore a diciotto si procede ad elezione, in modo da rispettare le diverse aree scientifico-disciplinari dell’Ateneo; l’elettorato attivo spetta ai Direttori dei Dipartimenti;

c. un Professore ordinario, un Professore associato e un Ricercatore confermato eletti dalle aree scientifico-disciplinari CUN dalla 1 alla 9; un Professore ordinario, un Professore associato e un Ricercatore confermato eletti dalle aree scientifico-disciplinari CUN dalla 10 alla 14, eletti dalle rispettive categorie; l’elettorato attivo per i rappresentanti dei Ricercatori è esteso a tutti i Ricercatori di ruolo e ai Ricercatori a tempo determinato;

d. due rappresentanti del personale tecnico e amministrativo;

e. quattro rappresentanti degli studenti, eletti tra gli iscritti, per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso, ai Corsi di Laurea, di Laurea magistrale e di Dottorato di ricerca dell'Università. L’elettorato attivo dei rappresentanti degli studenti è composto da tutti gli studenti regolarmente iscritti ai Corsi di Laurea, di Laurea magistrale e di Dottorato di ricerca dell’Università.

Le modalità per le elezioni delle diverse componenti, secondo quanto previsto nel presente comma, sono disciplinate dal Regolamento Generale di Ateneo.

2. Il Senato Accademico è convocato almeno una volta ogni due mesi e, in via straordinaria, su iniziativa del Rettore ovvero su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti.

3. Alle riunioni del Senato Accademico partecipano senza diritto di voto il Pro Rettore e il Direttore Generale; possono altresì partecipare, sempre senza diritto di voto, oltre ai membri della Giunta ed ai Delegati del Rettore, il Coordinatore del Nucleo di Valutazione, il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti, il Presidente del Consiglio degli Studenti e il Presidente della Consulta del personale tecnico e amministrativo, ove invitati dal Rettore o dallo stesso Senato quando si tratti di questioni di loro competenza. Assume le funzioni di Segretario verbalizzante un funzionario dell’Amministrazione centrale nominato dal Rettore, su proposta del Direttore Generale.

4. Le modalità di funzionamento del Senato Accademico sono stabilite da apposito Regolamento, approvato dal Senato medesimo.

Art. 18 - Nomina, durata e rinnovo del mandato dei membri del Senato Accademico

1. I membri del Senato Accademico sono nominati con decreto rettorale, durano in carica tre anni accademici, fatta eccezione per i rappresentanti degli studenti e dei dottorandi di ricerca, che durano in carica due anni accademici. Tutti i membri eletti del Senato Accademico sono immediatamente rieleggibili una sola volta.

Art. 19 - Incompatibilità e decadenza dei membri del Senato Accademico

1. I componenti del Senato Accademico non possono ricoprire altre cariche accademiche istituzionali nell’Università, fatta eccezione per il Rettore e per i Direttori di Dipartimento; far parte degli enti e delle strutture strumentali della stessa Università, sempre fatta eccezione per il Rettore; essere componenti di altri organi dell'Università, salvo il Consiglio di Dipartimento; ricoprire il ruolo di Direttore o di Presidente delle Scuole di specializzazione; rivestire alcun incarico di natura politica o sindacale per la durata del mandato; ricoprire la carica di Rettore o far parte del Consiglio di Amministrazione, del Senato Accademico, del Nucleo di Valutazione o del Collegio dei Revisori dei conti di altre università, statali, non statali o telematiche; svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie nel Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e nell’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca; assumere cariche direttive e amministrative negli start-up e negli spin-off universitari e nelle piattaforme scientifiche.

2. I membri del Senato Accademico, qualora siano assenti non giustificati per almeno tre sedute consecutive, vengono dichiarati decaduti dal mandato dallo stesso Senato, secondo modalità e termini previsti dal Regolamento Generale di Ateneo.

Art. 20 - Il Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è organo di governo dell’Ateneo con funzioni di indirizzo strategico, di programmazione finanziaria e del personale, di vigilanza e controllo sull’attività amministrativa, sulla sostenibilità finanziaria e sulla situazione economico-patrimoniale dell’Ateneo.

2. In particolare, il Consiglio di Amministrazione esercita le seguenti funzioni:

  1. approva il documento triennale di pianificazione e programmazione strategica dell’Ateneo e quelli annuali, su proposta del Rettore, previo parere del Senato Accademico;
  2. approva il bilancio di previsione annuale e triennale, nonché il conto consuntivo, su proposta del Rettore, previo parere del Senato Accademico;
  3. approva, inoltre, gli eventuali assestamenti di bilancio e le variazioni al bilancio di previsione;
  4. approva, previo parere vincolante del Senato Accademico, i progetti e le modalità di attuazione di federazione o di fusione dell’Ateneo con altre Università. Approva, previo parere obbligatorio del Senato Accademico, gli accordi di programma, anche in aggregazione con altre Università, con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, tenuto conto degli indicatori relativi alle condizioni di sviluppo regionale; la costituzione da parte dell’Ateneo di associazioni, fondazioni, enti, consorzi e altri organismi pubblici o privati, nonché la partecipazione e forme di collaborazione a vario titolo con enti o istituzioni operanti nei settori della ricerca e dell’alta formazione, pubblici o privati, nazionali, europei e internazionali;
  5. adotta i Regolamenti di sua competenza e le relative modifiche, con particolare riferimento al Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, previo parere del Senato Accademico;
  6. formula parere sulle proposte di modifica dello Statuto, nonché sui regolamenti di Ateneo, sul Codice etico, sui Regolamenti delle Strutture di Ateneo e sulle relative modifiche;
  7. delibera, previo parere del Senato Accademico, i programmi edilizi dell’Ateneo ed in materia di conservazione e gestione del patrimonio immobiliare e mobiliare;
  8. adotta i provvedimenti relativi alle tasse e ai contributi a carico degli studenti, previo parere del Senato Accademico e sentito il Consiglio degli Studenti;
  9. delibera, tenuto conto delle priorità e dei criteri stabiliti dal Senato Accademico e previo parere di quest’ultimo, sulla programmazione annuale e triennale del fabbisogno di personale docente; su proposta del Direttore Generale e sentita la Consulta del personale tecnico e amministrativo, delibera sulla programmazione annuale e triennale del fabbisogno di personale tecnico e amministrativo, sempre previo parere del Senato Accademico;
  10. stabilisce e fornisce al Direttore Generale gli indirizzi ed i criteri per la complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali, del personale dirigente e del personale tecnico e amministrativo, verifica la loro corretta attuazione da parte dello stesso Direttore e valuta i risultati;
  11. delibera in merito alla ripartizione dei finanziamenti complessivamente destinati alla didattica, alla ricerca e al funzionamento dei Dipartimenti e alla loro assegnazione, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Senato Accademico;
  12. delibera, in assenza della componente studentesca, nel rispetto della programmazione relativa al personale docente e in base alla sostenibilità finanziaria, sulle proposte di copertura dei posti di Professore e di Ricercatore, di chiamata e nomina dei docenti presentate dai Dipartimenti, previo parere del Senato Accademico; sull’attribuzione degli assegni di ricerca ai Dipartimenti o ai settori scientifico-disciplinari e sui contratti di insegnamento con docenti, studiosi e professionisti anche stranieri di chiara fama, nonché sui contratti necessari a far fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative, ai sensi della normativa vigente e nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Senato Accademico;
  13. delibera sull’attribuzione delle borse di studio ai Dottorati di ricerca;
  14. delibera sulle proposte in materia di internazionalizzazione, sentito il Senato Accademico;
  15. delibera sulle proposte di istituzione, attivazione, modifica e disattivazione di Corsi, di Sedi, di Dipartimenti, di Scuole, di altre strutture didattiche, di strutture di ricerca, di piattaforme scientifiche, di centri di servizio, anche interuniversitari, previo parere del Senato Accademico e sentito, per quanto di competenza, il Consiglio degli Studenti;
  16. conferisce e revoca, su proposta del Rettore e previo parere del Senato Accademico, l’incarico di Direttore Generale e stabilisce il relativo trattamento economico in conformità ai criteri stabiliti dalla normativa statale vigente;
  17. designa, su proposta del Rettore e previo parere del Senato Accademico, i membri del Nucleo di Valutazione, ad eccezione dei membri rappresentanti degli studenti;
  18. delibera, in assenza della componente studentesca, in materia di sanzioni disciplinari per i docenti, secondo quanto disposto dalla normativa vigente e dal presente Statuto;
  19. approva le convenzioni e i contratti che comportino oneri o entrate per l’Ateneo e che non siano di competenza del Direttore Generale o di altri soggetti ai sensi della normativa vigente, dello Statuto e dei Regolamenti di Ateneo;
  20. approva i protocolli di intesa e ogni altro atto convenzionale stipulato con il servizio sanitario nazionale ai fini della gestione delle attività assistenziale e clinica e vigila sulla loro applicazione;
  21. stabilisce, su proposta del Senato Accademico e compatibilmente con le risorse del bilancio dell’Ateneo, l’ammontare dell’indennità per quelle cariche istituzionali, alle quali lo stesso Senato l’abbia riconosciuta; la indennità per i membri del Consiglio di Amministrazione è stabilita dal Senato Accademico;
  22. adotta gli altri atti ed esercita le altre funzioni ad esso attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.

Art. 21 - Composizione del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da:

  1. il Rettore che lo presiede;
  2. cinque membri designati dal Senato Accademico;
  3. due membri nominati dal Rettore;
  4. due membri eletti dagli studenti.

2. Il Senato Accademico, senza la componente degli studenti, procede alla designazione dei componenti di cui alla lett. b) nel rispetto di un’equilibrata rappresentatività delle aree scientifiche-disciplinari-culturali presenti nell’Ateneo, individuate ed approvate a maggioranza assoluta dallo stesso Senato appositamente per la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e indicate nell’Allegato 2 al presente Statuto.

Il Senato designa sulla base di una lista di candidati, in numero superiore o comunque almeno pari al numero dei membri da designare, individuata da una Commissione di selezione tra personalità che appartengano ai ruoli dell’Ateneo, che abbiano presentato la propria candidatura a seguito di avviso pubblico e che siano in possesso di un dimostrato alto livello scientifico e culturale riconosciuto in sede nazionale o internazionale ovvero che siano in possesso di una comprovata competenza professionale di alto livello in campo gestionale, maturata tramite l’esercizio di funzioni dirigenziali di amministrazione, direzione o controllo presso società, istituzioni, fondazioni od enti, pubblici o privati e che siano altresì in possesso di una adeguata qualificazione scientifica culturale. Qualora per una o più aree non sia pervenuta alcuna candidatura, si procede per esse alla riapertura dei termini per la presentazione delle candidature.

La Commissione di selezione è presieduta dal Rettore ed è composta da dieci membri del Senato Accademico, nominati dallo stesso Senato, nel rispetto di una equilibrata rappresentatività delle cinque aree scientifiche-disciplinari-culturali, di cui all’Allegato 2 al presente Statuto.

Il Senato Accademico, a maggioranza dei due terzi, designa i cinque membri all’interno della lista proposta.

Il Regolamento Generale di Ateneo disciplina le modalità di svolgimento degli adempimenti di cui al presente comma.

3. Il Rettore, previa verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente comma 2 da parte della Commissione di selezione del Senato Accademico, procede, sentito lo stesso Senato, alla nomina dei membri, di cui alla lett. c), tra personalità da lui individuate, anche tramite avviso pubblico ed a seguito di consultazioni con rappresentanti del mondo istituzionale, economico, sociale e culturale, che non appartengano ai ruoli dell’Ateneo a decorrere dai tre anni precedenti alla nomina e per tutta la durata dell’incarico e che non abbiano compartecipazioni di interesse economico con l’Università.

4. I due membri rappresentanti degli studenti, di cui alla lett. d), sono eletti, secondo le procedure stabilite dal Regolamento Generale di Ateneo, da tutti gli studenti regolarmente iscritti ai Corsi di Laurea, di Laurea magistrale e di Dottorato di ricerca dell’Ateneo, tra gli iscritti, per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso, ai Corsi di Laurea, di Laurea magistrale e di Dottorato di ricerca dell'Università degli Studi di Perugia.

5. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipano senza diritto di voto il Pro Rettore e il Direttore Generale; possono altresì partecipare, sempre senza diritto di voto, oltre ai membri della Giunta ed ai Delegati rettorali, il Coordinatore del Nucleo di Valutazione, il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti, nonché il Presidente del Consiglio degli Studenti e il Presidente della Consulta del personale tecnico e amministrativo, ove invitati dal Rettore o dallo stesso Consiglio quando si tratti di questioni di competenza dei rispettivi Organi. Assume le funzioni di Segretario verbalizzante un funzionario dell’Amministrazione centrale nominato dal Rettore, su proposta del Direttore Generale.

6. In caso di anticipata cessazione dalla carica di Rettore e durante il periodo di reggenza del Decano sino alla assunzione della carica da parte del Rettore neo eletto, il Consiglio di Amministrazione opera in regime di ordinaria amministrazione salvo casi di necessità e urgenza per i quali informa tempestivamente il Senato Accademico.

7. Il Consiglio di Amministrazione è convocato almeno una volta ogni due mesi e, in via straordinaria, su iniziativa del Rettore ovvero su richiesta motivata di un terzo dei suoi componenti.

8. Le modalità di funzionamento del Consiglio di Amministrazione sono stabilite da apposito Regolamento, approvato dal Senato Accademico.

Art. 22 - Nomina, durata e rinnovo del mandato dei membri del Consiglio di Amministrazione

1. I membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati con decreto rettorale, durano in carica tre anni, fatta eccezione per i membri eletti dagli studenti, che durano in carica due anni. Tutti i membri del Consiglio di Amministrazione sono immediatamente rinnovabili una sola volta.

Art. 23 - Incompatibilità e decadenza dei membri del Consiglio di Amministrazione

1. I membri del Consiglio di Amministrazione non possono ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il Rettore; essere componenti di altri organi dell'Università o di suoi enti e strutture strumentali, salvo il Consiglio di Dipartimento; rivestire alcun incarico di natura politica o sindacale per la durata del mandato; ricoprire la carica di Rettore o far parte del Consiglio di Amministrazione, del Senato Accademico, del Nucleo di Valutazione o del Collegio dei Revisori dei conti di altre Università, statali, non statali o telematiche; svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie nel Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e nell’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca; assumere cariche direttive e amministrative negli start-up e negli spin-off universitari e nelle piattaforme scientifiche.

2. E’ incompatibile con la carica di membro del Consiglio di Amministrazione:

a. colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, somministrazioni o appalti, nell’interesse dell’Università;

b. colui che ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento penale, civile o amministrativo, verso l’Università;

c. colui che, per fatti compiuti allorché era dipendente dell’Università, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l’Università;

d. colui che, avendo un debito liquido ed esigibile verso l’Università, è stato legalmente messo in mora.

3. I membri del Consiglio di Amministrazione, qualora siano assenti non giustificati per almeno tre sedute consecutive, ovvero versino in condizione di sopravvenuto conflitto di interessi con l’Università nel corso del mandato, vengono dichiarati decaduti dal Senato Accademico, secondo modalità e termini previsti dal Regolamento Generale di Ateneo.

4. In caso di cessazione dai ruoli dell’Ateneo per i Consiglieri che vi appartengano ovvero di perdita dello status di studente, il membro del Consiglio di Amministrazione interessato decade dalla carica con effetto immediato immediatamente e si procede alla sua sostituzione.

Capo II - Organi di gestione, di controllo, consultivi e di garanzia

Art. 24 - Il Direttore Generale

1. Il Direttore Generale, sulla base dei programmi e degli indirizzi forniti dal Consiglio di Amministrazione, è responsabile e provvede alla gestione complessiva ed organizzazione dei servizi, delle risorse e del personale tecnico e amministrativo dell’Università di Perugia, assicurando la legittimità, l’imparzialità, il buon andamento e la trasparenza dell’attività amministrativa dell’Ateneo.

2. In particolare:

  1. coordina l’attuazione dei piani e dei programmi varati dagli organi accademici del governo universitario;
  2. cura l’attuazione delle direttive generali definite dal Rettore e dal Consiglio di Amministrazione, nonché delle deliberazioni degli organi di Ateneo;
  3. dirige e raccorda l’attività dei dirigenti, conferendo o revocando gli incarichi e le responsabilità di specifici progetti e gestioni, attribuendo loro le necessarie risorse umane, finanziarie e materiali, fissando per gli stessi gli obiettivi da perseguire, sulla base di quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione mediante il piano annuale della performance e verificandone l’attuazione;
  4. sovraintende all’attività di organizzazione e gestione del personale e alla gestione dei rapporti sindacali e di lavoro nel rispetto della contrattazione collettiva nazionale e decentrata;
  5. presenta annualmente al Consiglio di Amministrazione ed al Nucleo di Valutazione una relazione sull’attività svolta e sui risultati di gestione raggiunti nel quadro dei programmi, progetti e obiettivi strategici definiti dagli organi di governo. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Nucleo di Valutazione, delibera sul conseguimento degli obiettivi da parte del Direttore Generale.

Inoltre il Direttore Generale:

a. formula proposte ed esprime pareri al Rettore ed al Consiglio di Amministrazione nelle materie di sua competenza; in particolare, ai fini del documento di programmazione triennale del fabbisogno del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario, propone al Consiglio di Amministrazione le risorse ed i profili professionali necessari allo svolgimento delle attività dell’Amministrazione;

b. richiede direttamente pareri agli Organi consultivi e risponde ai rilievi degli di Organi di controllo sugli atti di sua competenza;

c. promuove e resiste alle liti attive e passive di cui è parte l’Università e ha il potere di conciliare e transigere, dandone tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione;

d. valuta annualmente la prestazione dei dirigenti tenuto conto dei criteri e delle modalità stabilite dal sistema di misurazione e valutazione della performance di Ateneo;

e. provvede all’organizzazione degli Uffici di livello dirigenziale non generale;

f. adotta gli atti ed i provvedimenti amministrativi ed esercita i connessi poteri di spesa e di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza del proprio ufficio a norma di legge, di statuto e dei regolamenti;

g. adotta gli atti relativi all’organizzazione degli uffici e dei servizi tecnico-amministrativi nel rispetto dei Regolamenti di Ateneo e degli indirizzi strategici fissati dal Consiglio di amministrazione; collabora a tal fine con i responsabili delle strutture didattiche, scientifiche e di servizio per la gestione del personale promuovendo azione costante di coordinamento;

h. nomina i responsabili degli uffici e dei procedimenti, quando non spetti ai dirigenti provvedervi;

i. dirige, coordina e controlla l’attività dei responsabili degli uffici dirigenziali e dei servizi tecnico-amministrativi cui non siano preposti dirigenti, anche con potere sostitutivo in caso di loro inerzia;

j. decide sui ricorsi gerarchici contro gli atti o i provvedimenti amministrativi non definitivi dei Dirigenti;

k. presidia le attività di organizzazione e gestione del personale e del relativo rapporto di lavoro, nonché le attività di gestione dei rapporti sindacali;

l. partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico;

m. esercita il potere disciplinare nei confronti del personale dirigente, del personale tecnico e amministrativo e dei collaboratori esperti linguistici, fatta eccezione per i casi in cui, ai sensi di legge, detto potere faccia capo direttamente ai responsabili di struttura con qualifica dirigenziale;

n. cura l’elenco dettagliato ed aggiornato degli organismi pubblici e privati costituiti dall’Ateneo, ovvero di quelli ai quali partecipa e dei rappresentanti nominati dall’Università in seno ad essi; l’elenco è accessibile a chiunque vi abbia interesse;

o. esercita ogni altra funzione conferitagli dalle norme vigenti in materia di dirigenza nella Pubblica Amministrazione in quanto compatibili e dal Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.

3. Il Direttore Generale è scelto tra personalità di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale in funzioni dirigenziali sulla base dei curriculum allegati alla domanda di coloro che partecipano all’ apposito avviso pubblico.

4. L’incarico di Direttore Generale è conferito dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Rettore, sentito il parere del Senato Accademico. L’incarico ha la durata massima di un triennio e può essere rinnovato consecutivamente una sola volta, in assenza di un nuovo avviso pubblico.

5. Il rapporto di lavoro del Direttore Generale è regolato da un contratto di diritto privato a tempo determinato stipulato dal Rettore; la determinazione del relativo trattamento economico è stabilita nel contratto in conformità ai parametri ed ai criteri fissati con decreto dal Ministro dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze.

Il Direttore Generale, se pubblico dipendente, viene collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata del contratto.

6. Il Direttore Generale, sentito il Rettore, designa un Direttore Generale vicario che svolga le sue funzioni in caso di assenza o impedimento.

7. Il Direttore Generale, in caso di reiterata inosservanza degli obblighi contrattuali, viene revocato dall’incarico con provvedimento motivato del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, sentito il parere del Senato Accademico. In questo caso, l’ordinaria amministrazione è svolta dal Direttore vicario che decade al momento della nomina del nuovo Direttore Generale.

Art. 25 - Collegio dei Revisori dei conti

1. Il Collegio dei Revisori dei conti è organo di controllo della gestione amministrativo-contabile, finanziaria e patrimoniale dell’Ateneo secondo le disposizioni delle leggi vigenti e del Regolamento Generale di Ateneo.

2. Il Collegio è composto da: un membro effettivo con funzione di Presidente, designato dal Senato Accademico su proposta del Rettore tra i magistrati amministrativi e contabili e gli Avvocati dello Stato anche in quiescenza; un membro effettivo ed uno supplente, designati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze; un membro effettivo ed uno supplente, designati dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca tra i dirigenti e i funzionari del Ministero stesso.

3. I componenti del Collegio dei Revisori dei conti, di cui almeno due membri effettivi devono essere iscritti al Registro dei Revisori Contabili, sono nominati con decreto rettorale, durano in carica quattro anni e sono immediatamente rinnovabili una sola volta ed in nessun caso possono essere dipendenti dell’Ateneo.

4. Il Collegio dei Revisori dei conti:

a. esamina il bilancio di previsione, le relative variazioni ed il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni;

b. verifica la regolarità della gestione contabile, finanziaria, economica e patrimoniale, della tenuta dei libri e delle scritture contabili, nonché la corrispondenza del rendiconto alle risultanze delle medesime scritture contabili;

c. effettua verifiche di cassa e sull’esistenza dei valori e dei titoli in proprietà, deposito, cauzione o custodia;

d. formula pareri su richiesta degli organi di governo dell’Ateneo ovvero del Direttore Generale.

5. Le modalità di funzionamento del Collegio sono stabilite dal Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.

Art. 26 - Nucleo di Valutazione

1. Il Nucleo di Valutazione è organo di valutazione interna delle attività didattiche, della ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio, dei servizi di supporto alla didattica e alla ricerca e della efficienza dell’attività amministrativa e della sua gestione.

2. In particolare, il Nucleo di Valutazione:

  1. verifica la qualità e l’efficacia dell’offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche per la didattica;
  2. verifica, tenuto anche conto dei criteri e dei parametri di valutazione stabiliti a livello nazionale e internazionale in riferimento alla specificità di ciascuna area disciplinare, la qualità e continuità dell’attività di ricerca scientifica svolta dai Dipartimenti, dalle altre strutture di ricerca dell’Ateneo e dai loro componenti;
  3. valuta la qualità, l’efficienza e l’efficacia degli interventi di sostegno al diritto allo studio e dei servizi di supporto alla didattica;
  4. verifica la congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento, di cui alla normativa vigente;
  5. svolge, in raccordo con l’attività delle agenzie nazionali preposte alla valutazione del sistema universitario, la valutazione delle strutture e del personale, al fine di promuovere nell’Ateneo, in piena autonomia e con modalità organizzative proprie, il merito e il miglioramento delle prestazioni organizzative e individuali;
  6. esercita le altre funzioni ad esso attribuite dalla normativa vigente, dal presente Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.

Il Nucleo riferisce annualmente al Consiglio di Amministrazione sul coerente utilizzo delle risorse rispetto agli obiettivi indicati nei documenti annuali e triennale dell’Ateneo e presenta al Rettore, al Senato Accademico e agli altri organi e strutture dell’Ateneo interessati relazioni periodiche sui risultati delle proprie verifiche nei diversi ambiti.

3. Il Nucleo di Valutazione è composto da nove membri:

  1. sette, di cui quattro esterni all’Ateneo, di elevata qualificazione professionale nei settori, di cui al successivo comma 4;
  2. due rappresentanti degli studenti eletti dal Consiglio degli Studenti.

4. I membri del Nucleo di Valutazione, ad eccezione della componente studentesca, vengono scelti tra studiosi o esperti nel campo della valutazione della ricerca, della formazione, del management, della qualità dei servizi pubblici, della contabilità pubblica, della valutazione dei bilanci e gestione delle risorse umane. Sono designati dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore e previo parere del Senato Accademico. Il Coordinatore del Nucleo è eletto dai suoi componenti tra i membri che siano professori di ruolo dell’Ateneo ed è nominato dal Rettore. Il curriculum dei membri del Nucleo di Valutazione, ad esclusione della componente studentesca, è reso pubblico sul sito web dell’Università.

4. L’Ateneo assicura al Nucleo di Valutazione autonomia operativa e il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessari. Cura altresì la pubblicità e la diffusione, anche mediante il proprio sito web, degli atti relativi alla determinazione dei criteri di valutazione e dei risultati dell’attività svolta, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

5. I membri del Nucleo, ad eccezione della componente studentesca, durano in carica quattro anni e sono immediatamente rinnovabili una sola volta. Il mandato della componente studentesca dura due anni ed è immediatamente rinnovabile una sola volta.

6. I componenti del Nucleo di Valutazione non possono:

a. ricoprire altre cariche accademiche, né far parte di altri organi dell’Università o di suoi enti e strutture strumentali, con l’eccezione del Consiglio di Dipartimento;

b. aver avuto nei tre anni precedenti alla nomina ovvero per la durata del mandato incarichi di natura politica o sindacale;

c. ricoprire la carica di Rettore, di membro del Consiglio di Amministrazione, del Senato Accademico, del Nucleo di Valutazione o del Collegio dei Revisori dei conti di altre Università italiane statali, non statali o telematiche;

d. svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e nell’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca;

e. assumere incarichi di qualsiasi natura presso altre Università italiane.

7. Le modalità di organizzazione e di funzionamento del Nucleo di Valutazione sono stabilite da apposito Regolamento approvato dal Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione.

Art. 27 - Collegio di Disciplina

1. Il Collegio di Disciplina è nominato dal Rettore, su designazione del Senato Accademico, ed è composto da tre Professori ordinari, tre Professori associati e tre Ricercatori a tempo indeterminato, tutti in regime di tempo pieno, con un’anzianità nel ruolo di almeno cinque anni e che non abbiano subito sanzioni disciplinari. Contestualmente si provvede a nominare un membro supplente per ognuna delle tre componenti. Le funzioni di Presidente sono svolte dal professore ordinario più anziano in ruolo che viene sostituito, in caso di assenza o impedimento, dal professore ordinario che lo segue in ordine di anzianità. La carica di componente del Collegio è incompatibile con ogni altra carica istituzionale nell’Università e nei suoi enti e strutture strumentali.

3. I membri del Collegio di Disciplina durano in carica tre anni e sono immediatamente rinnovabili una sola volta.

4. Il Collegio svolge l’istruttoria dei procedimenti disciplinari nei confronti dei Professori e dei Ricercatori, ad eccezione di quelli cui fa seguito un provvedimento non superiore alla censura, di competenza del Rettore; esprime parere conclusivo e vincolante, come disposto dall’art. 10 della legge 240 del 2010, in merito alla fondatezza dell’azione disciplinare e all’eventuale sanzione da irrogare e trasmette gli atti al Consiglio di Amministrazione per i provvedimenti di competenza. Opera secondo il principio del giudizio tra pari, nel rispetto del contraddittorio, con le modalità stabilite da apposito Regolamento, approvato dal Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione.

5. La partecipazione al Collegio di Disciplina non dà luogo a corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

Art. 28 - Garante di Ateneo

1. Il Garante di Ateneo esamina gli esposti relativi ad atti o comportamenti, anche omissivi, di organi, strutture o singoli componenti dell’Università.

2. Il Garante comunica le proprie osservazioni a chi ha presentato l’esposto e, qualora ne ravvisi l’opportunità, trasmette le sue conclusioni all’organo o alla struttura di competenza.

3. Il Garante è scelto tra persone di idonea qualificazione, esterne all’Università, con le quali non sia mai stato posto in essere, in precedenza, un rapporto di servizio; se tale rapporto viene costituito, il Garante decade dall’ufficio.

4. Il Garante è designato dal Senato Accademico, su proposta del Rettore, e nominato con decreto rettorale. Dura in carica tre anni ed è rinnovabile una sola volta. Il suo curriculum è pubblicato nel sito web dell’ Ateneo.

5. L’Università assicura al Garante l’autonomia operativa e l’accesso agli atti, documenti, dati ed informazioni, ritenuti necessari allo svolgimento dei suoi compiti.

Art. 29 - Comitato unico di garanzia per le pari opportunità

1. Il Comitato unico di garanzia ha compiti propositivi, consultivi e di verifica, contribuendo a migliorare l’efficienza delle prestazioni collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori.

2. Il Comitato promuove la cultura delle pari opportunità ed il rispetto della dignità della persona nel contesto lavorativo, vigilando contro qualunque forma di discriminazione, diretta e indiretta, determinata da qualsiasi causa o condizione.

3. Il Comitato è formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali rappresentative a livello dell’Amministrazione, da un pari numero di rappresentanti dell’Amministrazione, nonché da altrettanti componenti supplenti, in modo che sia assicurata la presenza paritaria di entrambi i generi.

4. Le modalità di formazione e di funzionamento del Comitato sono disciplinati da apposito Regolamento, approvato dal Senato Accademico.

Art. 30 - Consulta del personale tecnico e amministrativo

1. La Consulta del personale tecnico e amministrativo è organo collegiale di rappresentanza del personale tecnico, amministrativo, bibliotecario e dei collaboratori esperti linguistici (CEL) con funzioni propositive e consultive, fatte salve le materie oggetto, ai sensi della normativa vigente, di contrattazione collettiva.

2. In particolare la Consulta esprime pareri obbligatori agli organi competenti in merito:

a. al documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale tecnico e amministrativo in riferimento ai piani di sviluppo dell’Ateneo;

b. al Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità ed ai Regolamenti che riguardano il personale tecnico e amministrativo.

La Consulta formula proposte agli organi competenti in merito:

a. al piano annuale della formazione e dell’aggiornamento professionale del personale tecnico e amministrativo;

b. al miglioramento delle procedure amministrative;

c. all’innovazione organizzativa degli uffici e delle strutture tecniche;

d. all’organizzazione e gestione del personale tecnico e amministrativo.

Su richiesta, esprime pareri al Rettore, al Senato Accademico, al Consiglio di Amministrazione e al Direttore Generale su qualsiasi altra materia di interesse per il personale tecnico e amministrativo.

3. Le proposte formulate dalla Consulta sono sottoposte al competente organo di governo che ha l’obbligo della presa in considerazione e in esame.

4. L’Università assicura alla Consulta l’accesso alle informazioni necessarie per lo svolgimento delle funzioni ad essa attribuite e provvede a garantirne il funzionamento.

5. La Consulta è composta da sette membri eletti dal personale tecnico e amministrativo, bibliotecario e collaboratori esperti linguistici dell’Ateneo secondo le modalità previste da apposito Regolamento di organizzazione e funzionamento della Consulta, adottato, previo parere del Consiglio di Amministrazione, dal Senato Accademico. La Consulta designa al proprio interno il Presidente e ne propone la nomina al Rettore.

6. La carica di membro della Consulta è incompatibile con quella di Direttore Generale, di membro del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.

Art. 31 - Consiglio degli Studenti

1. Il Consiglio degli Studenti è l'organo rappresentativo della componente studentesca e svolge funzioni propositive e consultive.

2. In particolare, il Consiglio degli Studenti formula proposte e pareri obbligatori agli organi competenti in merito a:

    1. piano annuale della didattica
    2. costituzione e modificazione delle strutture didattiche;
    3. attività culturali, sportive e ricreative, gestite dagli studenti;
    4. laboratori, biblioteche e relativi contributi;
    5. internazionalizzazione del corpo studentesco;
    6. forme di collaborazione con soggetti esterni volte a garantire agli studenti politiche integrate dei servizi e positive condizioni di studio e di vita;
    7. funzionamento dei servizi predisposti per l'attuazione del diritto allo studio;
    8. organizzazione e gestione degli scambi e della mobilità degli studenti con Università italiane ed estere;
    9. modalità di utilizzo dei locali per le attività didattiche;
    10. esenzioni, agevolazioni e benefici a studenti meritevoli e in condizioni economiche disagiate;
    11. Regolamento Didattico dell'Ateneo;
    12. determinazione delle tasse universitarie e dei contributi di laboratorio e biblioteca;
    13. attività didattica e criteri di valutazione della stessa;
    14. qualsiasi altra materia di elevato interesse per la componente studentesca.

3. Le proposte formulate, secondo le modalità previste dal Regolamento Generale di Ateneo, dal Consiglio degli Studenti sono sottoposte al competente organo di governo, che ha l’obbligo della presa in considerazione e in esame.

4.Il Consiglio degli Studenti propone al Senato Accademico, a maggioranza qualificata dei due terzi dei suoi membri, l’adozione e le modifiche della Carta dei Diritti degli Studenti.

5. L’Università assicura al Consiglio degli Studenti l’accesso alle informazioni necessarie allo svolgimento dei compiti ad esso attribuiti, nonché provvede a fornire mezzi e strutture idonei per il suo funzionamento.

6. Il Consiglio degli Studenti è composto da trenta membri eletti, secondo le modalità stabilite dal Regolamento Generale di Ateneo, sulla base dei Dipartimenti o Scuole, ove costituite. L’attribuzione dei seggi a ciascun Dipartimento/Scuola è proporzionale al numero degli studenti regolarmente iscritti.

Partecipano alle riunioni del Consiglio, senza diritto di voto, i rappresentanti degli studenti eletti in Consiglio di Amministrazione, in Senato Accademico e nel Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari, iscritti all’Università di Perugia.

7. Il Consiglio degli Studenti dura in carica due anni.

8. Le modalità di funzionamento del Consiglio degli studenti sono disciplinati da apposito Regolamento, approvato dallo stesso Consiglio e pubblicato sul sito web dell’Ateneo.

Art. 32 - Comitato per lo sport universitario

1. È istituito il Comitato per lo sport universitario, al fine di sovraintendere ai programmi di sviluppo delle attività sportive e agli indirizzi di gestione degli impianti.

2. Composizione, competenze e modalità di funzionamento sono definite da specifico Regolamento di Ateneo.

3. La realizzazione dei programmi deliberati dal Comitato e la gestione degli impianti sportivi possono essere affidati, mediante convenzioni, a enti sportivi legalmente riconosciuti.

4. La partecipazione al Comitato non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

Capo III - Strutture e centri di servizio

Art. 33 - Centri di servizio

1. Per l’organizzazione e la prestazione di servizi di supporto allo svolgimento delle attività didattiche, di ricerca, di trasferimento delle conoscenze e di gestione, che abbiano carattere continuativo e interessino l’Ateneo nel suo complesso o più strutture dello stesso; ovvero, per la valorizzazione dei beni culturali quali collezioni di reperti scientifici o di patrimoni librari ed archivistici che abbiano notevole interesse culturale; ovvero, infine, per la diffusione dei prodotti della ricerca e degli strumenti per la didattica tramite attività editoriali promosse dall’Ateneo, possono essere costituiti Centri di Servizio che godono di autonomia gestionale e le cui finalità specifiche sono definite nell’atto costitutivo.

2. La realizzazione delle strutture di cui al precedente comma può altresì avvenire in collaborazione con altre Università, enti pubblici e privati, anche mediante la costituzione di idonei organismi associativi.

3. Con apposito Regolamento sono dettate disposizioni circa le modalità di costituzione e funzionamento dei Centri di Servizio.

4. L’elenco dei Centri di servizio è riportato nell’Allegato 3 al presente Statuto.

Art. 34 – Centro dei servizi bibliotecari di Ateneo

1. Il Sistema Bibliotecario di Ateneo provvede ad assicurare in forme coordinate e con adeguate strutture organizzative, l’accrescimento, la conservazione e la fruizione del patrimonio librario e documentale dell’Università, nonché il trattamento e la diffusione dell’informazione bibliografica.

Art. 35 - Centro Linguistico di Ateneo

1. Il Centro Linguistico è una struttura di Ateneo di supporto all’insegnamento e all’apprendimento delle lingue straniere per gli studenti dell’Ateneo e della lingua italiana per gli studenti stranieri; può svolgere corsi d’aggiornamento per l’insegnamento delle lingue straniere, anche d’intesa con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e fornire servizi per le istituzioni universitarie e di ricerca in ambito regionale, nazionale e internazionale, nonché per enti e soggetti pubblici e privati col concorso dei mezzi tecnologici più efficaci e avanzati.

Art. 36 - Altre strutture di supporto alla didattica e alla ricerca

1. L’Università mette a disposizione dei Dipartimenti, in cui vengono svolte attività didattiche e di ricerca nei settori agrario e veterinario, strutture agro-zootecniche utili ai fini dell’espletamento di dette attività, nonché della sperimentazione biologica, tecnologica, agronomica, zootecnica e veterinaria.

2. Le modalità di gestione delle strutture di cui al comma 1 sono definite con apposito Regolamento, approvato dal Senato Accademico, previo parere del Consiglio di Amministrazione.

3. L’Università, per i fini di cui al comma 1, promuove anche opportune intese con la Fondazione per l’Istruzione Agraria in Perugia e con altri enti aventi analoghe finalità.

TITOLO III – STRUTTURE DIDATTICHE E SCIENTIFICHE

Capo I – Dipartimenti

Art. 37 - Principi e funzioni

1. L’Università si articola in Dipartimenti, che costituiscono le strutture organizzative fondamentali finalizzate a perseguire gli obiettivi di qualità delle attività di ricerca scientifica e di didattica dell’Ateneo e il trasferimento delle conoscenze e dell’innovazione.

2. I Dipartimenti sono costituiti da docenti dell’Ateneo che appartengono a settori scientifici - disciplinari omogenei sotto il profilo culturale.

3. I Dipartimenti curano l’organizzazione, la gestione e il coordinamento delle attività di ricerca dei docenti che ad essi afferiscono, nel rispetto dell’autonomia di ogni singolo docente e del suo diritto di accedere direttamente ai finanziamenti di ricerca; delle attività didattiche e formative, anche di concerto con altri Dipartimenti; delle attività rivolte all’esterno correlate o accessorie a quelle di ricerca scientifica, di didattica e di formazione. In riferimento a tutte le suddette attività, i Dipartimenti curano la comunicazione verso l’esterno e promuovono forme di collaborazione a vario titolo con soggetti nazionali, europei ed internazionali, pubblici e privati.

4. Nel caso in cui alle funzioni di ricerca e di didattica siano associate funzioni assistenziali, i Dipartimenti garantiscono l’inscindibilità delle funzioni di formazione e di ricerca con quelle di assistenza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

5. I Dipartimenti hanno autonomia gestionale nelle forme e nei limiti previsti dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo; godono inoltre di autonomia regolamentare per le materie di propria competenza, per la propria organizzazione e funzionamento. Il Regolamento di Dipartimento è approvato dal Senato Accademico a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere del Consiglio di Amministrazione.

6. Professori e ricercatori afferiscono, previa richiesta approvata dal Consiglio di Dipartimento, ad un singolo Dipartimento.

7. Ai Dipartimenti fanno altresì riferimento gli assegnisti, i cui progetti di ricerca siano riferibili ai settori scientifici-disciplinari presenti, i professori a contratto, che svolgono insegnamenti nei Corsi di Studio del Dipartimento, i dottorandi di ricerca ed i Visiting Professor e Visiting Researcher ai quali il Dipartimento abbia attribuito il titolo.

8. A ciascun Dipartimento vengono assegnati una adeguata dotazione di personale tecnico e amministrativo e un Segretario amministrativo.

9. L’eventuale articolazione funzionale interna dei Dipartimenti è disciplinata dal Regolamento Generale di Ateneo.

Art. 38 - Istituzione e disattivazione dei Dipartimenti

1. Il Dipartimento viene costituito sulla base di un progetto scientifico e didattico presentato da almeno cinquanta tra professori, ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato, afferenti a settori scientifici-disciplinari omogenei e coerenti con la specificità del progetto stesso, che deve altresì indicare, oltre al piano generale di sviluppo della ricerca e della didattica, le esigenze in termini di personale tecnico e amministrativo, di strutture e di attrezzature, nonché l’eventuale afferenza ad una delle Scuole di Ateneo.

2. Il Consiglio di Amministrazione delibera l’istituzione e l’attivazione dei Dipartimenti, acquisito il parere favorevole del Senato Accademico e sentito il Nucleo di Valutazione, assegnando alla nuova struttura, oltre alle risorse di personale tecnico e amministrativo, la dotazione finanziaria, le strutture e le attrezzature necessarie per lo svolgimento delle attività istituzionali e di funzionamento.

3. Il Dipartimento viene disattivato con delibera del Consiglio di Amministrazione, su proposta conforme del Senato Accademico, nel caso in cui il numero dei docenti afferenti scenda per due anni accademici consecutivi al di sotto del limite minimo stabilito dalla legge; spetta al Senato Accademico provvedere a disciplinare la fase transitoria, deliberando sulle opzioni di afferenza dei docenti a Dipartimenti attivi nell’Ateneo e sull’eventuale riassegnazione delle risorse di personale e finanziarie.

L’elenco dei Dipartimenti è riportato nell’Allegato 4 al presente Statuto.

Art. 39 - Organi del Dipartimento

1. Sono organi necessari del Dipartimento:

a. il Consiglio;

b. il Direttore,

c. la Giunta;

d. la Commissione paritetica per la didattica.

Art. 40 - Consiglio del Dipartimento

1. Il Consiglio del Dipartimento è organo di programmazione e di gestione delle attività del Dipartimento.

2. Sono componenti del Consiglio di Dipartimento:

a. il Direttore, che lo presiede;

b. i professori ed i ricercatori di ruolo e a tempo determinato afferenti al Dipartimento;

c. i rappresentanti del personale tecnico e amministrativo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato assegnato al Dipartimento, eletti, secondo le modalità stabilite dal Regolamento Generale di Ateneo, in numero pari al quindici per cento dei componenti, di cui alla lett. b);

d. i rappresentanti degli studenti iscritti ai Corsi di Laurea, Laurea magistrale, ai Corsi di specializzazione e ai Dottorati di ricerca, afferenti al Dipartimento, eletti, secondo le modalità previste dal Regolamento Generale di Ateneo, in numero pari al quindici per cento dei componenti, di cui alla lett. b);

e. il Segretario amministrativo del Dipartimento, che partecipa alle sedute con funzioni consultive e di verbalizzazione.

3. Il Consiglio è convocato dal Direttore una volta ogni due mesi ovvero, in via straordinaria, su iniziativa del Direttore o quando ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei suoi componenti.

4. In particolare, il Consiglio svolge le seguenti funzioni:

a. promuove e coordina le attività di ricerca e tutte le attività rivolte all’esterno accessorie e correlate alla ricerca scientifica, approvando i relativi piani annuale e triennale;

b. propone a maggioranza assoluta dei suoi componenti al Senato Accademico il Regolamento del Dipartimento e dei corsi di Dottorato, ove attivati; con la medesima maggioranza esprime parere vincolante sul Regolamento delle Scuole, ove istituite;

c. approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti le proposte da presentare al Consiglio di Amministrazione per l’istituzione, l’attivazione, la modifica e la disattivazione di Corsi di Studio e Sedi, anche in coordinamento con altri Dipartimenti;

d. approva, nella composizione dei soli professori e ricercatori e della componente studentesca, il piano dell’offerta formativa in riferimento ai Corsi di Studio, la cui attivazione sia stata approvata dal Consiglio di Amministrazione, ed i relativi Regolamenti didattici;

e. stabilisce l’impiego delle risorse e degli spazi assegnati al Dipartimento da utilizzare per la ricerca scientifica e la didattica;

f. delibera, nella composizione dei soli professori, dei ricercatori di ruolo e a tempo determinato e della componente studentesca, sulla attribuzione di responsabilità didattiche ai docenti del Dipartimento e sulla copertura di tutti gli insegnamenti attivati, anche, ove necessario, di concerto con altri Dipartimenti;

g. vigila in generale sul buon andamento e sulla qualità delle attività didattiche e di ricerca scientifica;

h. delibera, nella composizione dei soli professori della fascia interessata e di quella superiore ed a maggioranza assoluta, le proposte di assegnazione di posti di ruolo, nonché di chiamata e nomina per professori ordinari ed associati; delibera, nella composizione dei professori ordinari, associati e dei ricercatori ed a maggioranza assoluta, le proposte di assegnazione di posti per ricercatore e le proposte di nomina;

i. delibera, nella composizione dei soli docenti della fascia interessata e di quella superiore, nonché dei ricercatori ed a maggioranza assoluta, sulle richieste di afferenza al Dipartimento rispettivamente dei professori e dei ricercatori, da trasmettere all’approvazione del Consiglio di Amministrazione;

j. propone il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;

k. propone l’attivazione di contratti per attività di insegnamento, al fine di avvalersi della collaborazione di docenti, studiosi ed esperti, italiani o stranieri, di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale ovvero di chiara fama; di contratti per far fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative, con soggetti dotati di adeguati requisiti scientifici e professionali;

l. approva, nella composizione dei soli professori della fascia interessata e di quella superiore, le relazioni triennali sull’attività scientifica e didattica dei professori e dei ricercatori e delibera sui congedi per ragioni di studio o di ricerca scientifica, sulla base del piano delle attività di ricerca e dell’offerta formativa;

m. promuove l’istituzione di Dottorati di ricerca, anche in collaborazione con altri Dipartimenti; promuove inoltre l’internazionalizzazione dell’offerta formativa e della ricerca;

n. approva, nella composizione dei soli professori e dei ricercatori di ruolo e a tempo determinato, i programmi di ricerca interdipartimentali sulla base di accordi con i Dipartimenti interessati e propone al Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto, di cui alla presente lettera, ed anche di concerto con altri Dipartimenti, l’istituzione o la disattivazione di Piattaforme scientifiche per lo svolgimento di singoli o più progetti di ricerca di particolare complessità a carattere multidisciplinare ed approva la partecipazione dei docenti alle piattaforme dell’Ateneo già operative;

o. approva la stipula, nella composizione dei soli docenti e dei rappresentanti del personale tecnico e amministrativo, di convenzioni, contratti ed atti negoziali con soggetti nazionali, europei, internazionali, pubblici o privati, nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla normativa statale vigente in materia, dallo Statuto e dal Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;

p. trasmette annualmente al Rettore, al Senato Accademico, al Consiglio di Amministrazione e al Nucleo di Valutazione una relazione sull’attività svolta dal Dipartimento in materia di ricerca scientifica e di didattica;

q. delibera su ogni altra questione gli venga attribuita dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.

Art. 41 - Direttore del Dipartimento

1. Il Direttore rappresenta il Dipartimento, ne promuove le attività ed è responsabile del suo funzionamento; convoca e presiede il Consiglio e la Giunta; provvede all’esecuzione delle delibere adottate dal Consiglio; vigila sull’osservanza delle leggi, dello Statuto e dei Regolamenti di Ateneo e sull’adempimento degli obblighi dei docenti e degli studenti, promuovendo, ove necessario, l’azione disciplinare; cura i rapporti con l’Amministrazione dell’Ateneo e svolge tutte le altre attribuzioni che gli sono conferite dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.

2. Il Direttore è eletto dal Consiglio del Dipartimento fra i professori ordinari a tempo pieno previa presentazione di candidatura con allegato un dettagliato curriculum scientifico e professionale, a maggioranza assoluta dei componenti nelle prime due votazioni e a maggioranza assoluta dei votanti nella terza votazione, salva la partecipazione al voto di almeno un terzo degli aventi diritto. Qualora vi siano più candidati, nella terza votazione si procede al ballottaggio tra i due candidati che abbiano ottenuto nella seconda votazione il maggior numero di voti; risulta eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti ovvero, in caso di parità, il più anziano in ruolo. Le modalità per lo svolgimento delle elezioni del Direttore sono stabilite dal Regolamento Generale di Ateneo.

3. Il Direttore è nominato con decreto del Rettore, dura in carica tre anni accademici ed è immediatamente rieleggibile una sola volta.

4. Il Direttore può optare all’inizio dell’anno accademico per una riduzione dell’impegno didattico, dandone comunicazione al Rettore.

5. Il Direttore designa tra i professori di prima fascia o di seconda fascia anche a tempo definito afferenti al Dipartimento un Vicedirettore, che lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento. Il Vicedirettore è nominato con decreto del Rettore e rimane in carica per la durata del mandato del Direttore.

6. Il Direttore è coadiuvato dal Segretario amministrativo del Dipartimento, il quale provvede agli adempimenti necessari ad assicurare l’esecuzione delle delibere degli organi del Dipartimento e ne è responsabile; è altresì responsabile della gestione e della organizzazione amministrativa del Dipartimento. L’incarico di Segretario amministrativo è attribuito dal Direttore Generale, sentito il Direttore del Dipartimento, ad un impiegato amministrativo in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente.

7. Il Direttore esercita poteri di avocazione degli atti del Segretario amministrativo del Dipartimento solo in casi di particolare necessità ed urgenza, specificamente indicati nella motivazione del provvedimento, dandone tempestiva comunicazione al Consiglio di Dipartimento; può altresì adottare, sempre in casi di necessità ed urgenza motivati, atti di competenza del Consiglio, che debbono essere portati a ratifica dello stesso Consiglio nella sua prima successiva riunione.

8. La carica di Direttore è incompatibile con ogni altra carica accademica, fatta eccezione di quella di membro del Senato Accademico.

Art. 42 - Giunta del Dipartimento

1. La Giunta del Dipartimento è l’organo esecutivo che coadiuva il Direttore nell’espletamento delle sue funzioni.

2. Sono membri della Giunta il Direttore che la presiede, il Vicedirettore, una rappresentanza di professori e ricercatori e del personale tecnico e amministrativo, eletti tra i componenti del Consiglio nel numero e secondo le modalità stabiliti dal Regolamento del Dipartimento.

3. La Giunta viene convocata dal Direttore e alle sue riunioni partecipa il Segretario amministrativo del Dipartimento, con funzioni consultive e di verbalizzazione.

4. La Giunta dura in carica tre anni e decade comunque con lo scadere del mandato del Direttore.

Art. 43 - Commissione paritetica per la didattica

1. Presso ogni Dipartimento è istituita una Commissione paritetica per la didattica, composta da docenti membri del Consiglio del Dipartimento e studenti dei Corsi di Studio afferenti al Dipartimento, eletti in numero pari secondo quanto stabilito dal Regolamento del Dipartimento. La Commissione designa tra i docenti il proprio Presidente.

2. La Commissione svolge attività di monitoraggio dell’offerta formativa e della qualità della didattica e delle attività di servizi resi agli studenti da parte dei docenti e delle strutture, in applicazione dei criteri elaborati dal Nucleo di Valutazione, al quale può proporre ulteriori indicatori per la valutazione della didattica; redige una relazione annuale sull’efficacia della didattica, del tutorato e di ogni altro servizio reso agli studenti che trasmette al Nucleo di Valutazione, nonché ai Consigli di Corso di Studio, ove previsti, e al Consiglio di Dipartimento che sono tenuti a discuterne nei relativi consessi; formula proposte al Consiglio di Dipartimento per il miglioramento dei servizi, nonché pareri non vincolanti sull’attivazione, sulla modifica e sulla disattivazione dei Corsi di Studio.

Capo II - Strutture didattiche

Art. 44 - Scuole interdipartimentali di Ateneo

1. Due o più Dipartimenti, raggruppati in relazione a criteri di affinità o di omogeneità e complementarità disciplinare e culturale, possono costituire una struttura di raccordo, denominata Scuola, al fine di razionalizzare le attività relative alla didattica di interesse comune.

2. Un Dipartimento può afferire solo ad una Scuola.

3. L’istituzione di una Scuola è deliberata, previo parere del Senato Accademico, dal Consiglio di Amministrazione su proposta dei Dipartimenti interessati, approvata a maggioranza assoluta dei relativi Consigli e accompagnata da un dettagliato progetto in cui vengano motivate le esigenze e finalità di razionalizzazione e coordinamento delle attività didattiche in riferimento al piano dell’offerta formativa dei Dipartimenti proponenti ed indicate le strutture e le unità di personale tecnico e amministrativo necessarie per lo svolgimento delle attività.

L’elenco delle Scuole istituite è riportato nell’Allegato 5 al presente Statuto.

4. La disattivazione di una Scuola è, previo parere del Senato Accademico, deliberata dal Consiglio di Amministrazione, qualora siano venute meno le condizioni e le finalità per le quali era stata istituita.

5. Ogni Scuola costituisce un organo deliberante, denominato Consiglio della Scuola, composto da:

  1. i Direttori dei Dipartimenti afferenti alla Scuola;

b. un numero di docenti, in misura complessivamente non superiore al dieci per cento dei componenti dei Consigli dei Dipartimenti afferenti alla Scuola ed eletti, secondo le modalità stabilite dal Regolamento Generale di Ateneo, dai Consigli dei Dipartimenti tra i Presidenti dei Consigli e i Coordinatori dei Corsi di Studio e tra i membri delle Giunte dei Dipartimenti ovvero i responsabili delle attività assistenziali di competenza della Scuola medesima, ove previste;

  1. una rappresentanza degli studenti, pari al quindici per cento delle altre componenti, iscritti ai Corsi di Studio attivati dai Dipartimenti.

I membri del Consiglio durano in carica tre anni accademici, ad eccezione della componente studentesca che dura in carica due anni accademici, e sono immediatamente rieleggibili una sola volta.

6. Il Consiglio redige il Regolamento di funzionamento della Scuola che, acquisito il parere favorevole dei Consigli dei Dipartimenti afferenti, è approvato dal Senato Accademico, previo parere del Consiglio di Amministrazione.

7. Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei suoi componenti in prima votazione, a maggioranza assoluta dei votanti in seconda votazione, elegge al proprio interno il Presidente tra i Professori ordinari afferenti alla struttura su presentazione di apposita candidatura con allegato un dettagliato curriculum scientifico e professionale, secondo le modalità stabilite dal Regolamento della Scuola, che ne definisce altresì le funzioni. Il Presidente, che è nominato con decreto del Rettore, dura in carica tre anni accademici ed è immediatamente rieleggibile una sola volta.

8. Sono compiti della Scuola:

a. la gestione dei servizi comuni, quali la gestione degli spazi comuni necessari allo svolgimento delle attività formative, il calendario delle attività didattiche, l’orientamento e la promozione delle attività didattiche e formative, la internazionalizzazione e l’organizzazione di attività culturali e formative rivolte agli studenti;

b. la formulazione ai Consigli di Dipartimento di proposte e pareri in merito all’istituzione, attivazione, modifica e disattivazione di Corsi di Studio sulla base della verifica della loro sostenibilità e del loro accreditamento;

c. la formulazione ai Consigli di Corsi dei Studio e/o ai Consigli di Dipartimento di proposte ai fini del miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia della didattica, anche sulla base delle indicazioni fornite dalla Commissione paritetica per la didattica;

d. la organizzazione delle attività di valutazione degli studenti dei Corsi di Studio dei Dipartimenti, di cui deve comunicare i risultati ai Presidenti dei Consigli ovvero ai Coordinatori di Corsi di Studio ed ai Direttori dei Consigli di Dipartimento;

e. la promozione di contatti con la società, i soggetti del territorio ed il mondo del lavoro al fine di proporre opportuni adeguamenti dell’offerta formativa;

f. ogni altra attività che di concerto i Consigli dei Dipartimento afferenti, a maggioranza assoluta dei loro componenti, ritengano utile delegarle a fini di una migliore efficienza nel coordinamento delle attività didattiche.

9. Qualora una Scuola sia costituita da Dipartimenti in settori in cui alle funzioni didattiche e di ricerca si affianchino funzioni assistenziali, queste saranno assunte dalla Scuola secondo le modalità e nei limiti concertati con le competenti autorità statali e regionali, nonché con altri enti e istituzioni operanti in ambito sanitario, garantendo l’inscindibilità delle funzioni assistenziali dei docenti di materie cliniche da quelle di insegnamento e di ricerca. Il Consiglio della Scuola, in tal caso, in accordo con i Dipartimenti interessati coopera alla definizione delle linee generali della programmazione in ambito sanitario, partecipandovi, ove previsto, e comunque assicurando un adeguato raccordo con gli organi ad essa preposti, ai sensi delle normative regionali e nazionali, nonché il necessario sviluppo delle strutture in cui è articolata l’attività formativa in ambito biomedico e sanitario.

10. Ogni Scuola, su proposta unanime dei Dipartimenti afferenti, istituisce una Commissione paritetica per la didattica, che sostituisce quelle dei Dipartimenti e che è composta da docenti e studenti eletti in un numero pari, secondo quanto stabilito dal Regolamento della Scuola; essa svolge le funzioni ed i compiti previsti all’art. 43, comma 2, e, in questo caso, trasmette la relazione annuale anche al Consiglio della Scuola. Nei casi in cui i Dipartimenti afferenti alla Scuola non esprimano voto unanime sulla istituzione della Commissione paritetica della Scuola, i singoli Dipartimenti istituiscono una propria Commissione ai sensi del medesimo art. 43.

Art. 45 - Corsi di Studio

1. L’istituzione, l’attivazione e la modifica di un Corso di Studio di Laurea, di Laurea magistrale e magistrale a ciclo unico sono deliberate, previo parere favorevole del Senato Accademico e sentito il Nucleo di Valutazione, dal Consiglio di Amministrazione su proposta di uno o più Dipartimenti, che deve contenere la descrizione degli obiettivi formativi, la disponibilità dei docenti e tutti i dati richiesti dalla normativa vigente sui requisiti necessari e sui criteri di accreditamento, l’indicazione delle strutture ed attrezzature necessarie, nonché il parere non vincolante della Commissione paritetica per la didattica del o dei Dipartimenti ovvero della Scuola.

2. La disattivazione di un Corso di Studio è deliberata, previo parere favorevole del Senato Accademico e sentito il Nucleo di Valutazione, dal Consiglio di Amministrazione, qualora siano venuti meno i requisiti necessari per la sua attivazione ovvero le sue finalità, in coerenza con le linee di indirizzo della programmazione triennale di Ateneo.

3. Le modalità di funzionamento del Corso di Studio sono stabilite da apposito Regolamento approvato dal Consiglio del Dipartimento o dei Dipartimenti interessati, in conformità al Regolamento Didattico di Ateneo.

4. Per ogni Corso di Studio è costituito un Consiglio che ne cura la gestione e che è composto dai Professori titolari degli insegnamenti afferenti al Corso, dai Ricercatori che svolgono attività didattica di supporto per un insegnamento afferente al Corso e da una rappresentanza degli studenti, pari al quindici per cento dei docenti di ruolo, eletta secondo le modalità stabilite dal Regolamento Generale di Ateneo e il cui mandato dura due anni accademici. Il Consiglio elegge, secondo le modalità previste dal Regolamento didattico di Ateneo, tra i professori di prima o di seconda fascia del Corso di Studio il proprio Presidente, che è nominato dal Rettore, dura in carica tre anni accademici ed è rinnovabile consecutivamente una sola volta.

5. Il Consiglio del Dipartimento, qualora lo ritenga necessario a fini di maggiore efficienza e semplificazione, può deliberare di provvedere direttamente alla gestione delle attività didattiche, nominando allo scopo un Coordinatore incaricato per uno o più Corsi di Studio afferenti al Dipartimento, eletto tra i professori di prima o di seconda fascia titolari di insegnamento presso il o i Corsi interessati, secondo le modalità di cui al Regolamento Didattico di Ateneo; il Coordinatore, che è nominato dal Rettore, può essere coadiuvato da un Comitato di non più di tre docenti, nominati dal Consiglio di Dipartimento; il Coordinatore e l’eventuale Comitato durano in carica tre anni accademici e sono rinnovabili consecutivamente una sola volta. Il Coordinatore ha il compito di illustrare e di sottoporre alla deliberazione del Consiglio di Dipartimento le questioni relative alla gestione delle attività didattiche dei Corsi per i quali è incaricato.

6. Il Consiglio di Corso deve comunque essere istituito qualora il Consiglio di Amministrazione approvi l’attivazione di Corsi di Studio, pur se di classi diverse, ma qualificati da omogeneità scientifica, culturale e formativa, su proposta di due o più Dipartimenti, anche afferenti a Scuole diverse o a nessuna Scuola, che forniscono ciascuno attività di didattica ufficiale pari ad almeno il venti per cento dei CFU totali relativi agli insegnamenti del Corso di Studio. Il Consiglio del Corso di Studio interdipartimentale è composto dai Professori titolari degli insegnamenti afferenti al Corso, dai Ricercatori che svolgono attività didattica di supporto per un insegnamento afferente al Corso e da una rappresentanza degli studenti, eletti secondo le modalità stabilite dal Regolamento Generale di Ateneo, in numero pari al quindici per cento dei docenti. I Dipartimenti interessati attribuiscono al Consiglio del Dipartimento che fornisce il maggior numero di CFU il compito di coordinare, ove necessario di concerto con i Consigli dei Dipartimenti compartecipanti, le attività di gestione relative alla didattica del Corso di Studio. Il Consiglio di Corso interdipartimentale può istituire una propria Commissione paritetica per la didattica.

7. Ai Consigli dei Corsi di Studio, ove costituiti, spettano:

a. l’organizzazione e la programmazione annuale dell’attività didattica relativa ai Corsi, incluso il tutorato, individuando e proponendo al Consiglio di Dipartimento i docenti responsabili di tutte le attività formative ed evidenziando eventuali necessità per la copertura di insegnamenti per i quali non sia stato possibile individuare un docente responsabile, anche tramite bandi intra o extra Ateneo o contratti;

b. la presentazione ai Consigli di Dipartimento del piano di sviluppo del Corso di Laurea e di Laurea magistrale e di proposte per la destinazione e le modalità di copertura dei posti di ruolo di professore, nonché di proposte per posti di ricercatore;

c. tutte le azioni necessarie a rendere coerenti le attività formative con gli obiettivi previsti nell’ordinamento didattico dei Corsi di Studio, vigilando sul razionale utilizzo dei mezzi e delle attrezzature messe a disposizione dai Dipartimenti o dalle Scuole;

d. l’esame e l’approvazione dei piani di studio e delle pratiche relative agli studenti;

e. la redazione del documento annuale di autovalutazione, che trasmette al o ai Consigli dei Dipartimenti interessati ovvero al Consiglio della Scuola, ove costituita, e alla Commissione paritetica per la didattica del o dei Dipartimenti, responsabili dei Corsi, o della Scuola, ove questa abbia costituito una propria Commissione paritetica in sostituzione di quelle dei Dipartimenti afferenti;

f. la formulazione di proposte e di pareri al o ai Consigli dei Dipartimenti in ordine al Regolamento Didattico di Ateneo ed ai Regolamenti didattici dei Corsi di Laurea e di Laurea magistrale;

g. ogni altra attribuzione ad esso demandata dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.

L’elenco dei Corsi di Studio è riportato nell’Allegato 6.1 al presente Statuto.

Art. 46 - Formazione post lauream

1. L’Ateneo, in conformità ai propri obiettivi, promuove e organizza percorsi di formazione volti a fornire allo studente conoscenze scientifiche e abilità professionali specifiche e di eccellenza.

2. I Corsi e le Scuole di Dottorato, le Scuole di specializzazione, di cui all’Allegato 6.2 al presente Statuto, i Master universitari di primo e di secondo livello e i Corsi di perfezionamento sono istituiti ed attivati con decreto del Rettore, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, adottata su proposta dei Dipartimenti interessati, sentite le Scuole, ove istituite, previo parere del Senato Accademico e sentito il Nucleo di Valutazione.

3. I Corsi e le Scuole di dottorato, le Scuole di specializzazione, i Master universitari di primo e di secondo livello, nonché i Corsi di perfezionamento, sono disciplinati da apposito Regolamento di Ateneo, fatte salve le disposizioni di legge in materia.

Capo III - Strutture di ricerca

Art. 47 - Centri di Ricerca

1. Al fine di condurre, sviluppare e promuovere la ricerca scientifica su temi di particolare rilevanza, per la cui attuazione si renda necessario istituire strutture appositamente destinate la cui missione sia definita da questi obiettivi, l’Ateneo può costituire Centri di Ricerca di Ateneo o partecipare a Centri di Ricerca di cui siano membri altre Università, Ministeri, enti pubblici di Ricerca o soggetti privati, nazionali, europei o internazionali.

2. Uno o più Dipartimenti in accordo tra loro possono proporre l’istituzione o la partecipazione al Centro di Ricerca. La proposta deve contenere le motivazioni che rendono necessaria l’istituzione del Centro sulla base di necessità scientifiche o finalità di ricerca non adeguatamente soddisfatte all’interno dei Dipartimenti dell’Ateneo che propongono l’istituzione del Centro. La proposta deve evidenziare la rilevanza delle finalità scientifiche nel contesto nazionale e internazionale, il valore aggiunto per l’Ateneo, e deve essere corredata da un piano economico che definisca le necessità e le disponibilità di personale, locali e risorse finanziarie e contenga una analisi sulla sostenibilità di medio-lungo termine del Centro, nonché la previsione di durata e le modalità di eventuale rinnovo a scadenza.

3. La proposta di istituzione o di partecipazione al Centro di Ricerca deve essere corredata dal Regolamento per il funzionamento interno del Centro, approvato a maggioranza dai Consigli dei Dipartimento proponenti.

4. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, delibera sulla istituzione dei Centri di Ricerca, o sulla partecipazione ai medesimi, e ne approva il Regolamento. Nel caso di Centri partecipati da altri soggetti pubblici o privati, nazionali, europei o internazionali, la delibera del Consiglio di Amministrazione deve essere successiva alla delibera di approvazione di specifiche convenzioni tra l’Ateneo e le istituzioni interessate alla costituzione del Centro.

5. I Centri di Ricerca istituiti dall’Ateneo sono dotati di autonomia gestionale, nei limiti fissati dal Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.

6. Le risorse, umane e strumentali, necessarie al funzionamento dei Centri promossi dall’Ateneo e di quelli a cui l’Ateneo partecipa, sono a carico dei Dipartimenti proponenti e dei soggetti che partecipano al Centro.

7. I Centri di Ricerca sono soggetti a valutazione triennale dei risultati scientifici e della gestione da parte del Consiglio di Amministrazione, acquisiti i pareri dei Dipartimenti proponenti, del Senato Accademico e del Nucleo di Valutazione. A fronte di valutazione negativa, il Centro viene disattivato, o la partecipazione ritirata, su delibera del Consiglio di Amministrazione.

8. Organi necessari dei Centri di Ricerca promossi dall’Ateneo sono il Consiglio di Centro e il Direttore.

9. Le modalità di elezione degli organi dei Centri di Ricerca con sede presso l’Ateneo di Perugia, nonché quelle relative ai principi di organizzazione e di funzionamento dei Centri, sono disciplinate dal Regolamento Generale di Ateneo. Il Regolamento Generale di Ateneo disciplina altresì le modalità per la partecipazione dei docenti di uno o più Dipartimenti dell’Ateneo a Centri di Ricerca interuniversitari.

L’elenco dei Centri di Ricerca è riportato nell’Allegato 7.1 al presente Statuto.

Art. 48 - Piattaforme scientifiche

1. Uno o più Dipartimenti in accordo tra loro possono proporre al Consiglio di Amministrazione, che delibera previo parere del Senato Accademico, l’istituzione di Piattaforme scientifiche, denominate Piattaforme, quali organismi aggregativi tra docenti afferenti ai Dipartimenti proponenti, per lo svolgimento di progetti di ricerca di particolare complessità a carattere multidisciplinare, per la diffusione, la valorizzazione e il trasferimento dei risultati conseguiti.

2. Per la gestione delle risorse finanziarie derivanti e connesse al progetto di ricerca e per le procedure amministrative concernenti la loro attività fanno riferimento a un Dipartimento capofila, individuato, nel progetto stesso, tra quelli proponenti.

3. Per ogni progetto di ricerca per il quale viene richiesta l’istituzione di una Piattaforma, i Dipartimenti proponenti presentano di concerto al Consiglio di Amministrazione il Regolamento per il funzionamento interno della medesima piattaforma.

4. Possono far parte delle Piattaforme, oltre ai soggetti proponenti, Centri di ricerca dell’Ateneo e interuniversitari, soggetti pubblici e privati, nazionali, europei ed internazionali, che formulino richiesta espressa di adesione al Consiglio di Amministrazione, il quale delibera sulle richieste, previo parere obbligatorio del Senato Accademico.

5. Finalità delle Piattaforme sono:

a. promuovere l’eccellenza della ricerca scientifica dell’Ateneo;

b. promuovere la socializzazione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche, quale fattore imprescindibile dello sviluppo sociale ed economico;

c. agevolare la realizzazione di approcci comuni di ricerca tra i diversi settori scientifico-disciplinari dell’Ateneo;

d. favorire l’attrazione delle risorse, nazionali, europee e internazionali, per la ricerca;

e. agevolare il collegamento dei docenti con altre sedi di ricerca, nazionali, europee e internazionali;

f. recepire e interpretare le esigenze di innovazione espresse da soggetti esterni interessati alle attività della Piattaforma;

g. favorire e qualificare il trasferimento delle conoscenze, dei risultati della ricerca scientifica e delle innovazioni conseguenti alle attività delle Piattaforme e, più in generale, dei Dipartimenti che le hanno proposte, anche realizzando collegamenti con altre sedi nazionali, europee e internazionali e con soggetti pubblici e privati.

6. Le attività e i risultati di ogni Piattaforma sono sottoposti a valutazione con cadenza almeno biennale da parte del Nucleo di Valutazione che, in assenza di risultati documentati, può proporne al Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere del Senato Accademico, la disattivazione.

L’elenco delle Piattaforme scientifiche è riportato nell’Allegato 7.2 al presente Statuto.

TITOLO IV - AMMINISTRAZIONE DELL’ATENEO

Art. 49 - Organizzazione amministrativa

1. L’organizzazione amministrativa dell’Ateneo fornisce i servizi generali e quelli integrativi per lo svolgimento delle attività di didattica e di ricerca, unitamente a particolari servizi in favore di utenti interni ed esterni alla comunità universitaria.

2. L’organizzazione amministrativa dell’Università di Perugia si ispira ai principi di semplificazione, economicità, efficienza, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza.

Le strutture amministrative dell’Ateneo, nello svolgimento delle proprie competenze, osservano i seguenti criteri:

a. funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività, nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità. A tal fine, periodicamente e comunque all’atto della definizione dei programmi operativi e dell’assegnazione delle risorse, l’Ateneo procede a specifica verifica e ad eventuale revisione;

b. flessibilità, nel rispetto di principi e procedure fissati nei Regolamenti di Ateneo al fine di assicurare l’unitarietà dell’attività amministrativa di gestione, fondata sul merito e sulla valorizzazione delle competenze;

c. collegamento delle attività delle strutture e degli uffici, in attuazione del dovere di comunicazione interna, promuovendo le forme più idonee ad assicurare un sistema adeguato di interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici;

d. garanzia dell’imparzialità e della trasparenza dell’azione amministrativa in conformità a quanto sancito dalla normativa vigente, anche attraverso la creazione di apposite strutture per l’informazione agli utenti e attribuzione ad un unico ufficio, per ciascun procedimento, della responsabilità complessiva dello stesso;

e. armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici con le esigenze dell’utenza.

3. La struttura organizzativa dell’Amministrazione centrale dell’Ateneo è costituita dalla Direzione generale e dalle Ripartizioni, con i rispettivi uffici; al fine di rispondere alle esigenze di miglioramento funzionale e di decentramento territoriale, ovvero per realizzare un uso efficiente ed economicamente vantaggioso delle risorse umane, finanziarie e strumentali, la Struttura Amministrativa di Ateneo può, su proposta del Direttore Generale, essere articolata in forma decentrata mediante l’istituzione di Centri amministrativo-contabili interdipartimentali con delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico.

4. Ogni struttura organizzativa è sottoposta a valutazione periodica con riferimento all’efficacia ed efficienza della propria attività.

Art. 50 - Dirigenti

1. L’accesso alla qualifica di Dirigente avviene tramite concorso. Gli incarichi relativi alle funzioni dirigenziali sono attribuiti dal Direttore Generale nel rispetto della normativa vigente.

2. In caso di carenza di personale dirigenziale a tempo indeterminato e per comprovate e oggettive esigenze di servizio, il Direttore Generale, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, può attribuire incarichi di livello dirigenziale a tempo determinato, di durata non superiore a tre anni non rinnovabile, nel rispetto dei limiti previsti dalle leggi vigenti, a soggetti anche non di qualifica dirigenziale, dipendenti dell’Ateneo, di particolare competenza e qualificazione professionale, determinando preventivamente durata, oggetto e compenso, compatibilmente con le esigenze di bilancio.

3. Qualora all’interno dell’Ateneo non siano rinvenibili soggetti in grado di svolgere gli incarichi di cui al comma 2, il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore Generale, può attribuire detti incarichi, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, a soggetti esterni in possesso di particolare ed adeguata qualificazione professionale.

4. Ai Dirigenti spetta l’adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l’Università verso l’esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, mediante autonomi poteri di spesa e di controllo sull’acquisizione delle entrate e di organizzazione delle risorse umane e strumentali. Essi sono i responsabili della gestione, della connessa attività amministrativo-contabile e tecnica e dei relativi risultati. Gli stessi dirigono, coordinano e controllano l’attività degli uffici che da essi dipendono; nominano i responsabili dei procedimenti e delle articolazioni amministrative nelle strutture di cui sono responsabili, nel rispetto delle linee guida del Direttore Generale e provvedono a definire i compiti e verificare la corretta esecuzione degli stessi segnalando eventuali infrazioni disciplinari.

I Dirigenti esercitano, altresì, le seguenti funzioni:

  1. provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate alle rispettive strutture;
  2. organizzano, dirigono, coordinano e controllano l’attività delle articolazioni amministrative che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;
  3. effettuano la valutazione del personale assegnato ai propri uffici nel rispetto del principio del merito, tenuto conto del parere dei destinatari dei servizi;
  4. concorrono all’individuazione delle risorse e dei profili necessari allo svolgimento dei compiti delle strutture cui sono preposti, anche al fine della predisposizione del documento di programmazione triennale del fabbisogno del personale;
  5. svolgono tutti gli altri compiti ad essi eventualmente delegati dal Direttore Generale e curano l’attuazione di specifici piani e progetti ad essi assegnati dal Direttore Generale, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitando i connessi poteri tanto di spesa che di acquisizione delle entrate;
  6. esercitano, nei casi previsti dalla legge, il potere disciplinare nei confronti del personale tecnico e amministrativo e dei collaboratori esperti linguistici in servizio presso la struttura cui il Dirigente è preposto;
  7. formulano proposte e rendono pareri, ove richiesti, al Direttore Generale.

5. Il Rettore e il Consiglio di Amministrazione possono chiedere che la procedura di valutazione dei dirigenti o degli affidatari di incarichi dirigenziali sia anticipata nel caso di evidente grave rischio di risultato negativo della gestione, o di grave e reiterata inosservanza delle direttive impartite.

Art. 51 - Personale tecnico e amministrativo

1. Il personale tecnico e amministrativo è assegnato in base a principi di funzionalità, economicità di gestione e trasparenza ed opera secondo criteri di professionalità e di responsabilità.

TITOLO V - FONTI NORMATIVE

Art. 52 - Lo Statuto

1. Lo Statuto è espressione dell’autonomia costituzionalmente garantita dell’Università e ne disciplina i compiti, le attività, l’organizzazione ed il funzionamento.

2. Le modifiche dello Statuto sono deliberate, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, sentiti altresì i Consigli dei Dipartimenti e, per le questioni di loro competenza, il Consiglio degli Studenti e la Consulta del personale tecnico e amministrativo.

3. L'iniziativa delle proposte di modifica spetta al Rettore, ad un terzo dei membri del Senato Accademico, a non meno di quattro membri del Consiglio di Amministrazione, ad almeno quattro Consigli di Dipartimento, nonché, per le questioni di loro competenza, al Consiglio degli Studenti e alla Consulta del personale tecnico e amministrativo.

4. Le modifiche degli Allegati al presente Statuto non costituiscono modifiche dello stesso.

Art. 53 - I Regolamenti

1. Per l’attuazione dello Statuto, in conformità alle leggi in materia di ordinamento universitario, sono adottati i seguenti Regolamenti:

a. il Regolamento Generale di Ateneo, che detta le norme di organizzazione e disciplina le modalità di elezione e il funzionamento degli organi di Ateneo;

b. il Regolamento Didattico di Ateneo, che disciplina l’ordinamento dei Corsi di Studio e delle altre attività formative, i criteri di afferenza dei Corsi di Studio ai Dipartimenti, nel rispetto dei requisiti qualitativi e quantitativi stabiliti dalle normative vigenti;

c. il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, che disciplina la gestione, le relative procedure amministrative, finanziarie e contabili, l’attività negoziale e le connesse responsabilità, nel rispetto dei principi relativi al bilancio unico di Ateneo. Il Regolamento può individuare anche forme autonome di gestione e ne fissa le norme relative;

d. il Regolamento di Ateneo che disciplina la chiamata dei professori di ruolo e le procedure pubbliche di selezione dei ricercatori;

e. tutti gli altri Regolamenti necessari all’organizzazione e al funzionamento dell’Università e delle sue strutture.

2. I Regolamenti di Ateneo e le loro successive modifiche sono approvati dai competenti organi, secondo quanto stabilito dalle leggi e dal presente Statuto, a maggioranza assoluta dei componenti ed emanati con decreto del Rettore.

3. Le strutture di ricerca e didattiche adottano un Regolamento che ne disciplina l’organizzazione e il funzionamento, in conformità al presente Statuto e ai principi definiti nel Regolamento Generale di Ateneo. Il Regolamento, adottato dal Consiglio della struttura, è approvato dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, ed è emanato con decreto del Rettore.

4. Alla pubblicazione dei Regolamenti di cui al presente articolo e delle successive modifiche si procede con affissione all’Albo Pretorio on line dell’Ateneo per trenta giorni consecutivi e con inserzione nel sito web dell’Ateneo.

5. Tutti i Regolamenti entrano in vigore quindici giorni dopo la loro pubblicazione, salvo che non sia diversamente disposto dal regolamento stesso.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 54 - Composizione degli organi elettivi

1. I componenti degli organi elettivi, monocratici e collegiali, non possono essere eletti più di due volte consecutivamente, salvo che non sia diversamente stabilito dal presente Statuto; un’ulteriore elezione può avvenire solo dopo che sia trascorso un periodo di tempo pari almeno alla durata nominale del mandato relativo alla carica.

2. L’elettorato passivo per le cariche accademiche è riservato ai docenti di ruolo che, ad eccezione dei ricercatori a tempo determinato, assicurino un numero di anni di servizio, prima della data di collocamento a riposo, almeno pari alla durata del mandato.

3. L’elettorato passivo per la rappresentanza studentesca è attribuito agli iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai Corsi di Studio relativi a tutti i titoli di studio rilasciati dall’Università, ad eccezione dei Master universitari. Il mandato delle rappresentanze studentesche dura due anni.

4. In caso di anticipata cessazione dalla carica di un componente elettivo di un organo collegiale, subentra per il periodo residuo del mandato il primo dei non eletti che ne abbia titolo. Ove ciò non sia possibile, si procede a nuove elezioni entro sessanta giorni.

In caso di anticipata cessazione dalla carica di un componente designato in seno a un organo collegiale, subentra per il periodo residuo del mandato un nuovo membro designato entro sessanta giorni.

In caso di anticipata cessazione dalla carica di un organo monocratico, ad eccezione del Rettore, l’elezione è indetta entro sessanta giorni e il nuovo eletto assume l’incarico all’atto della nomina e lo conserva per tutta la durata residua del mandato dell’organo.

Ai fini del computo del limite dei mandati, il periodo di mandato svolto parzialmente per cessazione dalla carica o subentro è considerato solo se la relativa durata abbia superato la metà di quella prevista con riferimento alla specifica carica.

5. Chiunque, senza giustificato motivo, non partecipa per tre volte consecutive alle adunanze dell’organo collegiale di cui è componente elettivo o designato, decade dal mandato.

6. La partecipazione a organi collegiali o monocratici, ove non diversamente previsto dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico, non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

Art. 55 – Norme generali sulle incompatibilità

1. L’elezione o la nomina a una carica incompatibile o comunque non cumulabile ai sensi della normativa vigente e del presente Statuto con altra già ricoperta comporta l’obbligo di opzione per una delle cariche entro due giorni dalla proclamazione dei risultati elettorali o dell’avvenuta nomina. Nel caso di mancata opzione, l’interessato non può assumere la nuova carica.

2. La condizione di professore a tempo definito è incompatibile con l'esercizio di cariche accademiche. Tale incompatibilità, che opera al momento dell'assunzione della rispettiva carica, può essere rimossa qualora l’interessato entro e non oltre due giorni dalla comunicazione della avvenuta elezione o nomina, presenti dichiarazione di opzione con effetto immediato per il tempo pieno.

In caso di carica elettiva o che comunque comporta la presentazione di una candidatura, unitamente a quest’ultima l’interessato deve dichiarare che, ove eletto o nominato, opterà per il tempo pieno.

3. E’ fatto divieto ai rappresentanti degli studenti di essere contemporaneamente membri del Senato Accademico, del Consiglio di Amministrazione, del Consiglio degli Studenti e del Nucleo di Valutazione.

Art. 56 - Validità delle sedute e delle delibere degli organi collegiali

1. Le riunioni degli organi collegiali sono valide quando è presente la maggioranza assoluta degli aventi diritto, detratti gli assenti giustificati per legittimo impedimento.

2. Le deliberazioni sono valide quando sono adottate dalla maggioranza dei presenti, salvo i casi in cui la legge o lo Statuto non prevedano diversamente. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

TITOLO VII - Disposizioni transitorie e finali

Art. 57 – Regime transitorio

1. Gli organi collegiali e monocratici, a eccezione del Rettore, il cui mandato è ancora in corso alla data di entrata in vigore del presente Statuto decadono all’atto della costituzione dei nuovi organi.

2. Gli organi collegiali e monocratici, a eccezione del Rettore, il cui mandato scade prima della data di entrata in vigore del presente Statuto restano in carica fino alla costituzione dei nuovi organi.

3. Ove la costituzione dei nuovi organi monocratici e collegiali dovesse avvenire ad anno accademico in corso, la durata del mandato viene calcolata a partire dall’inizio dell’anno accademico successivo.

4. Nelle more della costituzione dei nuovi organi di governo dell’Ateneo, il Rettore, il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione in carica assumono le relative competenze loro attribuite dal presente Statuto.

5. Il mandato del Rettore in carica alla data di entrata in vigore della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, scade il 31 ottobre 2012 e non è rinnovabile.

6. Entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente Statuto sono avviate le procedure per la costituzione dei nuovi organi statutari e delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio.

7. La costituzione dei nuovi organi di governo dell’Ateneo e l’istituzione delle strutture didattiche e di ricerca ai sensi della normativa vigente e dello Statuto avrà luogo secondo la seguente sequenza:

  1. presentazione, ai sensi del presente Statuto, al Senato Accademico in carica dei progetti didattico-scientifici per istituire i Dipartimenti, di cui all’art. 2, comma 2, lett. b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, attinenti alla costituzione di nuove strutture ovvero risultanti dalla fusione o trasformazione di strutture già esistenti nell’Ateneo;
  2. formulazione da parte del Senato Accademico in carica al Consiglio di Amministrazione in carica delle proposte relative all’accoglimento o al rigetto dei progetti didattico-scientifici di cui alla precedente lett. a); i docenti che non abbiano dichiarato la propria afferenza a un progetto didattico-scientifico vengono assegnati direttamente dal Senato Accademico a un Dipartimento, secondo il criterio di omogeneità scientifico-didattica;
  3. deliberazione definitiva da parte del Consiglio di Amministrazione in carica della istituzione dei nuovi Dipartimenti, con assegnazione ai docenti, i cui progetti non siano stati accolti, di un termine di trenta giorni per la presentazione di una nuova proposta che tenga conto dei rilievi che hanno comportato il non-accoglimento della precedente;
  4. elezioni dei Direttori dei Dipartimenti di cui all’art. 2, comma 2, lett. b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
  5. costituzione del Senato Accademico;
  6. elezione del Rettore;
  7. costituzione del Consiglio di Amministrazione.

8. In tempo utile ai fini della costituzione del nuovo Consiglio di Amministrazione, il Senato Accademico provvede ad approvare l’Allegato 2 al presente Statuto, definendo le cinque aree, che devono essere ivi individuate, secondo criteri di omogeneità scientifico-disciplinare-culturale.

9. Alla data di entrata in vigore del presente Statuto, il Direttore Amministrativo assume le funzioni di Direttore Generale sino al momento dell’entrata in carica del Direttore Generale nominato dal nuovo Consiglio di Amministrazione.

10. In prima applicazione, entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente Statuto, il Senato Accademico in carica approva il Regolamento Generale di Ateneo ed entro quaranta giorni provvede ad adeguare il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, nonché il Regolamento Didattico di Ateneo. Fino all’entrata in vigore dei nuovi Regolamenti previsti dal presente Statuto e per quanto applicabili continuano ad avere efficacia i Regolamenti attualmente vigenti.

11. L’iter di costituzione ed attivazione dei nuovi organi e strutture, di cui al presente articolo e secondo la sequenza indicata, deve essere completato entro il mese di ottobre 2012, ad eccezione di quello relativo alla costituzione del Consiglio di Amministrazione, che comunque deve essere completato entro e non oltre il 15 dicembre 2012.

12. Il Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, delibera in ordine ai tempi di attivazione dei nuovi Dipartimenti istituiti ed alla conseguente disattivazione dei Dipartimenti e delle Facoltà esistenti nell’Ateneo e cessazione dalla carica dei rispettivi Direttori e Presidi.

Art. 58 - Entrata in vigore dello Statuto

Il presente Statuto entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

ALLEGATI:

Allegato 1 - Poli scientifico-didattici e sedi didattiche decentrati

Allegato 2 – Aree scientifiche – disciplinari – culturali per la nomina, da parte del Senato Accademico, dei cinque membri del Consiglio di Amministrazione

Allegato 3 – Centri di servizio

Allegato 4 – Dipartimenti

Allegato 5 – Scuole interdipartimentali di Ateneo

Allegato 6.1 – Corsi di Studio

Allegato 6.2 – Scuole di Specializzazione

Allegato 7.1 – Centri di Ricerca

Allegato 7.2 – Piattaforme scientifiche



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